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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Attuazione di direttiva comunitaria relativa alla qualità delle acque di balneazione - Limitazione della competenza provinciale in materia di igiene e sanità
Attendere, processo in corso!
Sentenza (10 marzo) 17 marzo 1988, n. 305; Pres. Saja - Red. Corasaniti
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 19 agosto 1982, la Provincia autonoma di Trento ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, nel suo complesso, ed in particolare degli artt. 3, 4, 5, 6 e 9 e degli allegati 1 e 2 dello stesso, per violazione degli artt. 8, nn. 6 e 24, 9, nn. 9 e 10, 16 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76 Cost.
Il decreto impugnato, emanato in base alla delega conferita dalla l. 9 febbraio 1982 n. 42, detta norme volte ad attuare la direttiva CEE n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, in materia di qualità delle acque di balneazione.
Secondo la Provincia ricorrente il decreto nel suo complesso, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 9 dello stesso, sarebbero lesivi della competenza legislativa ed amministrativa concorrente della Provincia in materia di « utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico » (art. 9, n. 9, dello Statuto e art. 1 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
Inoltre, per quel che concerne il demanio idrico passato in proprietà alla Provincia (art. 68 dello Statuto, e art. 8, lett.
e),
d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115), il decreto impugnato interferisce con la competenza legislativa ed amministrativa primaria delle Province (art. 5 d.P.R 22 marzo 1974 n. 381).
Inoltre, il decreto impugnato sarebbe illegittimo in quanto la normativa sulle acque di balneazione, essendo finalizzata alla prevenzione delle malattie dei bagnanti, incide nella materia della sanità, attribuita alla competenza concorrente della Provincia (art. 9, n. 10, dello Statuto e art. 8 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474, che assegna alla Provincia la competenza legislativa in ordine alla « profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali è imposta la vaccinazione obbligatoria »).
Infine, il decreto impugnato, in quanto disciplina adempimenti volti a prevenire, indipendentemente da motivazioni igienico-sanitarie, l'inquinamento delle acque, incide nella materia « tutela del paesaggio », attribuita alla Provincia dall'art. 8, n. 6, dello Statuto.
La Provincia ricorrente osserva ancora che il decreto delegato che Pure, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. di delega 9 febbraio 1982 n. 42, avrebbe dovuto mantenere ferme le competenze attribuite alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome viola le dette competenze in quanto:
a) prescrive indici di qualità più severi di quelli previsti dalle direttive;
b) detta norme tecniche non previste dalla direttiva CEE da attuare;
c) prevede per la formazione del giudizio di idoneità alla balneazione modalità difformi da quelle stabilite dalla direttiva CEE da attuare;
d) prevede un riparto di funzioni amministrative tra i vari enti territoriali non disciplinato dalla direttiva CEE e lesivo della competenza provinciale.
Né i suddetti profili di illegittimità possono essere esclusi, ad avviso della Provincia ricorrente, per il fatto che il decreto delegato attua una direttiva comunitaria, in quanto esso comprime l'autonomia provinciale in misura superiore a quella necessaria per adempiere agli obblighi derivanti allo Stato dalla medesima.
In particolare, gli artt. 3 e 5 attribuiscono allo Stato e ai comuni funzioni che competono alla Provincia autonoma, mentre gli artt. 4 e 9 elencano i compiti delle Province autonome in materia, escludendone alcuni di grande rilievo, il tutto senza che misure di tale genere siano richieste dalla direttiva comunitaria e senza che venga previsto, come normalmente avviene, il potere sostitutivo dello Stato per il caso di persistente inattività della Provincia.
Ed ancora, il d.P.R. impugnato contiene due allegati. Il primo impone per le Province autonome limiti assai più gravosi di quelli previsti dal corrispondente allegato alla direttiva, mentre il secondo detta norme tecniche dettagliatissime, di competenza delle Province, al di fuori di ogni rapporto con la direttiva attuata. L'art. 6 del decreto impugnato, poi, detta una disciplina differenziata per la formulazione del giudizio d'idoneità alla balneazione rispetto a quella posta dalla direttiva.
Nè, a giudizio della Provincia ricorrente, le prescrizioni aggiuntive possono valere come legislazione di principio, sia perché i dati tecnici non si prestano ad esprimere alcun principio, sia perché gran parte delle materie interessate dalle prescrizioni aggiuntive rientrano nella competenza esclusiva.
La Provincia ricorrente, infine, prospetta un profilo di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la legge di delega prevedeva l'attuazione delle direttive nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.
2. Identiche censure sono state rivolte al d.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ed in particolare agli artt. 3, 4, 5, 6 e 9, ed agli allegati 1 e 2 dello stesso, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 19 agosto 1982.
3. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate.
L'Avvocatura osserva in primo luogo che i ricorsi delle Province autonome muovono da una inesatta identificazione delle materie alle quali è riferibile la disciplina delle acque di balneazione.
La disciplina posta dal decreto impugnato ha infatti per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione, che sono quelle dove la balneazione è espressamente autorizzata, ovvero non vietata. Le norme del decreto non interferiscono, pertanto, con la potestà legislativa o amministrativa in virtù delle quali la balneazione può essere regolamentata, in relazione ad interessi pubblici ricadenti in materie altrimenti rimesse alla competenza regionale o provinciale (quali quelle previste dagli artt. 8, nn. 6 e 24, e 9, n. 9, dello statuto).
L'unica competenza, di tipo concorrente, che viene interessata dal decreto impugnato è quella in materia di sanità (art. 9, n. 10, dello Statuto), giacché le forme di controllo sulle condizioni dell'ambiente hanno di mira la tutela dalla salute umana.
In relazione alle censure mosse dalle ricorrenti a specifiche disposizioni del d.P.R, n. 470 del 1982, l'Avvocatura ne contesta la fondatezza per le seguenti ragioni:
a) i parametri fissati dall'allegato 1, anche dove si discostano da quelli indicati nell'allegato alla direttiva CEE, rientrano pur sempre nei limiti previsti da quest'ultimo allegato, che sono assunti dagli Stati membri come valori-guida da rispettare; le prescrizioni del decreto impugnato attengono, quindi, alla valutazione, necessariamente unitaria, dell'adempimento degli impegni assunti in sede comunitaria; d'altronde, la delimitazione con atto legislativo degli indici di qualità delle acque di balneazione rappresenta l'espressione di un principio idoneo a vincolare l'autonomia legislativa concorrente delle Province, che trova un proprio fondamento alle disposizioni degli artt, 2, n. 5, e 4 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (esigenza di assicurare condizioni a garanzia della salute uniformi per tutto il territorio nazionale);
b) le norme tecniche poste dall'allegato 2 attuano la direttiva in punto di « Metodo di analisi e di ispezione », e comunque si tratta di disposizioni strumentali alla uniforme individuazione di parametri per la qualità delle acque di balneazione;
c) la determinazione delle funzioni attribuite allo Stato, alle Regioni e Province autonome e ai Comuni (artt. 4, 5 e 6), non viola la competenza delle Province ricorrenti, in quanto le competenze attribuite alle Regioni e Province autonome (art. 4) coprono tutto il complesso delle funzioni deliberative inerenti alle materie oggetto della direttiva, mentre quelle attribuite allo Stato (art. 5) si giustificano, al pari di quelle contenute nelle tabelle 1 e 2 allegate al d.P.R. impugnato, in funzione delle esigenze di assicurare uniformità delle condizioni balneari in tutto il territorio nazionale (lett. b) e c) dell'art. 5) e in funzione di esigenze strettamente inerenti all'osservanza degli obblighi internazionali nascenti dalla direttiva (lett. e) dell'art. 5 in riferimento all'art. 4, paragrafi 1, e 13 delle direttive).
Considerato in diritto:
1. Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato il d.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), nel suo complesso e, specificamente, gli artt. 3, 5, 6 e 9 dello stesso decreto, nonché gli allegati n. 1 e n. 2 al medesimo, per violazione degli artt. 8, nn. 6 e 24, 9, nn. 9 e 10, 16 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76 Cost.
I due giudizi, per l'identità della normativa impugnata e dei parametri invocati, vanno riuniti e definiti con unica decisione.
2. Il d.P.R. n. 470 del 1982, emanato sulla base della l. di delega 9 febbraio 1982 n. 42, al fine di dare attuazione alla direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione, ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque nelle quali sia autorizzata la balneazione (artt. 1 e 2); reca disposizioni sulle modalità di effettuazione del giudizio di idoneità delle acque alla balneazione e sui parametri alla stregua dei quali esso va condotto (artt. 6, 7, 8, 9 e 11); provvede al riparto delle competenze in materia tra Stato, Regioni e Comuni (artt. 3, 4 e 5).
L'allegato n. 1 al decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque di balneazione, indicando i parametri (sostanze inquinanti presenti nell'acqua; qualità dell'acqua), i valori limite degli stessi; la frequenza dei prelievi dei campioni da analizzare ed i metodi di analisi e di ispezione.
L'allegato n. 2 detta le norme tecniche per l'effettuazione dei prelievi dei campioni e la ricerca delle sostanze elencate nell'allegato precedente.
3. La normativa impugnata riguarda la regolamentazione dell'uso balneare delle acque, sotto l'aspetto igienico-sanitario, e cioè in vista di esigenze attinenti alla tutela della salute dei bagnanti, sul presupposto della già avvenuta destinazione, alla stregua delle vigenti regole di competenza, delle acque alla suindicata utilizzazione, sicché non v'è interferenza nella competenza in tema di « utilizzazione delle acque » di cui all'art. 9, n. 9, dello Statuto. D'altra parte la normativa di cui si tratta non riguarda attività inerenti alla costruzione di opere, sicché non v'è interferenza nelle competenze in tema di « tutela del paesaggio » e di « opere idrauliche » di cui all'art. 8, nn. 6 e 24, dello Statuto. Né riguarda interventi di difesa delle acque dall'inquinamento al di fuori delle specifiche esigenze della balneazione, sicché non v'è interferenza nella competenza di cui all'art. 5 d.P.R. n. 381 del 1974, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di urbanistica e opere pubbliche.
4. L'indagine deve pertanto restringersi alla valutazione della sussistenza, o no, della dedotta invasività del d.P.R, n. 470 del 1982, attuativo della direttiva CEE n. 76/160, nei confronti della competenza concorrente delle Province ricorrenti in materia di « igiene e sanità » (art. 9, n. 10, dello Statuto), considerando che detta competenza, in quanto non primaria, subisce non soltanto il limite del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato (assunti mediante l'adesione al trattato istitutivo della CEE), ma anche quello dei princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato.
Al riguardo le censure delle Province appaiono infondate.
Legittimamente la normativa impugnata stabilisce i parametri di qualità delle acque di balneazione, e altrettanto legittimamente si discosta, là dove si discosta, dai requisiti minimi positivi (o massimi negativi) imposti dalla direttiva CEE.
La normativa in esame, nel fissare i requisiti di qualità delle acque di balneazione, attua non soltanto la direttiva CEE, ma anche il principio fissato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art. 4 l. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario. Tale principio ha per oggetto l'uniformità di condizioni e garanzie di salute nell'intero territorio della Repubblica, e prevede, a tal fine, l'emanazione, mediante legge dello Stato, dì norme di coordinamento dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale, ed inoltre l'emanazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di misure di coordinamento volte a fissare ed a rivedere periodicamente i limiti di tollerabilità relativi alla concentrazione di fattori inquinanti e alla esposizione ai medesimi. Il decreto impugnato costituisce, per un verso, normativa di attuazione di obblighi comunitari e, per altro verso, atto di coordinamento mediante legge in materia d'igiene e sanità; ed anzi, sotto questo profilo, realizza una ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta dall'art. 4 l. n. 833 del 1978, in ragione dello strumento adottato (la legge in luogo dell'atto amministrativo).
Infondatamente, pertanto, le Province ritengono invasa la propria competenza concorrente in tema di « igiene e sanità » che, al contrario, la normativa impugnata limita legittimamente.
D'altra parte, i parametri stabiliti, là dove si discostano da quelli indicati nella colonna I dell'allegato alla direttiva come imperativi, rientrano Comunque nei margini di cui alla colonna G dello stesso allegato, indicati come valori guida, sicché la scelta del legislatore delegato di attenersi a questi ultimi appare pur sempre come attuativa degli impegni assunti in sede comunitaria dallo Stato, alla stregua di valutazioni necessariamente unitarie (v. ancora l'art. 4 l. n. 833 del 1978).
Quanto all'emanazione di norme tecniche (di prelievo e di ricerca), essa, oltre ad attuare la direttiva in punto di « metodo di analisi e di ispezione » (ultima colonna dell'allegato alla direttiva), si pone indubbiamente in stretta correlazione con il più volte richiamato principio risultante dall'art. 4 l. n. 833 del 1978. E infatti palese che l'uniformità di condizioni di salubrità delle acque di balneazione nel territorio nazionale esige altrettanta uniformità nelle procedure tecniche di rilevazione e di analisi.
Infine, l'attribuzione di funzioni alle Province autonome racchiusa nella normativa impugnata, lungi dall'essere riduttiva, copre il complesso delle funzioni deliberative inerenti alla materia (art. 4), mentre ai Comuni sono conferite soltanto funzioni esecutive (art. 6) ed allo Stato (art. 3) attribuzioni connesse alla attuazione necessariamente unitaria dei princìpi sopra indicati (aggiornamento delle tabelle e delle norme tecniche; potere di deroga ai valori fissati in tabella), nonché funzioni di indirizzo e coordinamento» rese indispensabili da esigenze inerenti all'osservanza della direttiva comunitaria (impegno degli Stati membri di adoperarsi perché nel decennio la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori-limite stabiliti nell'allegato; obbligo di relazioni periodiche alla Commissione sulle caratteristiche delle acque di balneazione, cui sono connessi gli obblighi di informazione posti dall'art 4 commi 1 lett. a), 2 e 3 del decreto impugnato a carico delle Regioni e delle Province autonome nei confronti del Ministero della sanità).
5. Del pari insussistente appare la dedotta violazione dell'art. 76 Cost, dal momento che il decreto delegato, per quanto precedentemente si è osservato, non ha disatteso il principio del rispetto delle competenze delle Province autonome.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), nel suo complesso, e degli artt. 3, 4, 5, 6 e 9 dello stesso decreto e degli allegati n. 1 e n. 2, sollevate dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 8, nn. 6 e 24, 9, nn. 9 e 10, 16 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76 Cost.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
a) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
b) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
c) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
f) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
g) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
h) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
i) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
j) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
l) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16
m) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14
n) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
o) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
q) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
r) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
C Igiene
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
a) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
Art. 1
Art. 2
Art. 2/bis
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
c) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
d) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29
g) Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
i) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10 —
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
l) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
m) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
n) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Autorizzazione all'esercizio)
Art. 3 (Orafi e argentieri, orafe e argentiere)
Art. 4 (Corso di formazione)
Art. 5 (Corsi equipollenti)
Art. 6 (Requisiti strutturali ed impiantistici)
Art. 7 (Prescrizioni igienico-sanitarie)
Art. 8 (Esercizio temporaneo)
Art. 9 (Accesso alle prestazioni)
Art. 10 (Vigilanza)
Art. 11 (Norma transitoria)
Art. 12 (Abrogazione)
o) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
p) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
a) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Norme transitorie
Disposizioni finali
b) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
c) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
d) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
e) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
f) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20
g) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
h) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
i) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
j) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
k) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
l) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
n) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
o) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
p) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
q) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
s) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
l') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
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Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
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1991
1990
26/02/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 85 del 26.02.1990
26/03/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
04/05/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
31/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
28/11/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
19/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
20/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990
25/06/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1990, n. 3758
22/08/1990 - deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 1990, n. 4954
03/12/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
19/02/1990 - Deliberazione della giunta provinciale 19 febbraio 1990, n. 866
28/09/1990 - Decreto legislativo 28 settembre 1990 n. 284
10/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 gennaio 1990, n. 1
24/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1990, n. 10
15/05/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1990, n. 11
07/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 giugno 1990, n. 12
12/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
19/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13
06/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1990, n. 14
13/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 luglio 1990, n. 15
01/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 16
13/08/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 18
24/08/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
12/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1990, n. 2
28/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 agosto 1990, n. 20
31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 21
31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 22
04/09/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 settembre 1990, n. 23
04/09/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
02/10/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1990, n. 26
09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 28
09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 29
22/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1990, n. 3
26/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1990, n. 30
04/07/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 1
15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 2
06/02/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1990, n. 4
09/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 3
27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 4
08/03/1990 - Legge provinciale 8 marzo 1990 n. 5
09/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 marzo 1990, n. 7
13/03/1990 - Legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6
16/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1990, n. 8
03/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 1990, n. 9
04/04/1990 - Legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7
11/04/1990 - Legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8
04/05/1990 - LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 11
11/05/1990 - Legge provinciale 11 maggio 1990, n. 12
04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 13
04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 14
07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 15
07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 16
07/08/1990 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
09/08/1990 - Legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18
19/10/1990 - Legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20
10/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31
11/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1990, n. 32
13/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
14/12/1990 - Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
14/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
20/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10
16/10/1990 - Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1975
1974
1973
1972
17/04/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12
25/10/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1972, n. 29
31/08/1972 - Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
11/03/1972 - Legge 11 marzo 1972, n. 118
11/01/1972 - Legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1
16/06/1972 - Legge provinciale 16 giugno 1972, n. 10
26/06/1972 - Legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972 , n. 13
11/07/1972 - Legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14
20/08/1972 - Legge provinciale20 agosto 1972, n. 15
10/08/1972 - Legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16
16/08/1972 - Legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17
30/08/1972 - Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18
20/04/1972 - Legge provinciale 20 aprile 1972, n. 19
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 2
14/06/1972 - Legge provinciale 14 giugno 1972, n. 20
26/08/1972 - Legge provinciale 26 agosto 1972, n. 21
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22
27/08/1972 - Legge provinciale 27 agosto 1972, n. 23
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 27
29/08/1972 - LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
08/07/1972 - Legge provinciale 8 luglio 1972, n. 29
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3
01/11/1972 - Legge provinciale 1 novembre 1972, n. 30
30/09/1972 - Legge provinciale 30 settembre 1972, n. 31
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 33
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 35
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 38
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 39
21/02/1972 - LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
18/03/1972 - Legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5
22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 7
22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 8
08/04/1972 - Legge provinciale 8 aprile 1972, n. 6
29/04/1972 - Legge provinciale 29 aprile 1972, n. 9
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 44
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 41
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 43
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46
23/12/1972 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
28/12/1972 - Legge provinciale 28 dicembre 1972, n. 42
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25/01/1961 - Legge provinciale 25 gennaio 1961, n. 1
26/08/1961 - Legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10
07/12/1961 - Legge provinciale 7 dicembre 1961, n. 11
20/05/1961 - Legge provinciale 20 maggio 1961, n. 2
14/06/1961 - Legge provinciale 14 giugno 1961, n. 3
07/07/1961 - Legge provinciale 7 luglio 1961, n. 4
10/07/1961 - Legge provinciale 10 luglio 1961, n. 5
10/07/1961 - Legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6
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25/08/1961 - Legge provinciale 25 agosto 1961, n. 8
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