Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 30/06/2015
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Esclusione dell'obbligo della concessione edilizia per opere dell´Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni
Attendere, processo in corso!
Sentenza (22 giugno) 7 luglio 1988, n. 775; Pres. Saja, - Red. Dell'Andro
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso del 23 dicembre 1986 la Provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, in relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 1975 n. 200/17750/119.7 T.A.A., per violazione delle competenze in materia urbanistica e di piani regolatori previste dagli artt. 8 n. 5 e 16 dello statuto per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
La difesa della Provincia ricorda, in primo luogo, che l'art. 24 del testo unico delle norme sull'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con d.P. Giunta prov. 23 giugno 1970 n. 20, dopo avere stabilito, al comma 1, che « chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto deve chiedere apposita concessione al sindaco del Comune », dispone, al comma 2, che « la concessione è richiesta anche per l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno. Per le opere da eseguirsi su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è pure richiesta la concessione ». Pertanto, prosegue la ricorrente, chiunque (anche l'amministrazione statale) intenda edificare deve richiedere al sindaco la concessione; e quest'ultima va richiesta anche quando l'amministrazione statale intenda edificare su suoli demaniali (eccezion fatta per le opere destinate alla difesa nazionale).
Con nota del 13 ottobre 1986, ricevuta dall'Amministrazione Provinciale il giorno 20 ottobre 1986, l'Amministrazione Provinciale delle poste e telecomunicazione ha richiesto al competente ufficio della provincia di Bolzano l'accertamento preventivo di conformità alle prescrizioni urbanistiche, previsto, per le costruzioni statali, dall'art. 29 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e divenuto di competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381.
Alla citata nota dell'Amministrazione delle poste era allegata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 1975 (non indirizzata originariamente alla Provincia, che, pertanto, l'ha conosciuta solo in data 20 ottobre 1986) diretta a chiarire la disciplina urbanistica applicabile alle opere dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da realizzarsi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Per quanto attiene, in particolare, alla Provincia di Bolzano, la citata nota è dell'avviso che le opere edilizia riguardanti l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, se eseguite su terreno demaniale, necessitino della concessione edilizia (ai sensi dell'art. 24 t.u. prov. n. 20 del 1970) mentre, se eseguite su terreno non demaniale, necessitino del solo accertamento preventivo di conformità previsto dall'ari. 29 l. urb. del 1942.
La Provincia di Bolzano, nel contestare l'assunto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (se si ritiene la concessione edilizia necessaria quando l'opera statale sia da realizzarsi su terreno demaniale, a maggior ragione, essa deve ritenersi necessaria quando l'opera sia da realizzarsi su area non demaniale) dichiara lo stesso assunto palesemente illegittimo in quanto lesivo delle competenze costituzionalmente attribuite alla Provincia ricorrente.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del predetto ricorso per la sua tardività e per il riferirsi esso ad un atto interno tra Amministrazioni dello Stato.
Nel merito l'Avvocatura generale contesta l'assunto in base al quale, nell'ipotesi di opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni dello Stato, si renderebbe necessario, oltre alla concessione edilizia, anche il preventivo accertamento di conformità ai sensi degli artt. 29 l. n. 1150 del 1942 ed 81 d.P.R. n. 616 del 1977. A parere dell'Avvocatura tale interpretazione della normativa vigente nella Provincia di Bolzano è intrinsecamente contraddittoria, non solo e non tanto perché riserva alle opere statali un trattamento ingiustificatamente e inspiegabilmente più gravoso di quello applicabile a qualsiasi intervento edilizio di altri soggetti, pubblici o privati, ma soprattutto perché implica un'abnorme duplicazione di attività amministrative che, se anche formalmente diverse, tendono nondimeno al medesimo risultato.
L'accertamento di conformità dell'opera ai vigenti strumenti urbanistici, previsto e regolato dai citati artt. 29 e 81, assolve, invece, sempre a parere dell'Avvocatura generale, ad un ruolo sostitutivo della concessione edilizia. L'intendimento della legge è quello di sottrarre le opere pubbliche, alle quali sono applicabili le citate disposizioni speciali, al controllo autorizzatorio del Sindaco nella forma della concessione: conseguentemente, laddove è previsto l'accertamento di conformità non è necessario richiedere la concessione edilizia, di competenza sindacale.
3. In prossimità dell'udienza pubblica la Provincia di Bolzano ha prodotto memoria nella quale, mentre contesta che il ricorso sia tardivo, assume che lo stesso non « attiene ad un atto interno tra amministrazioni dello Stato » bensì ad un atto avente « rilevanza esterna ». Nel merito, la Provincia di Bolzano si oppone a quanto addotto dall'Avvocatura dello Stato in ordine all'inutilità per le opere delle Amministrazioni dello Stato da realizzarsi su terreni non demaniali delle procedure tendenti ad ottenere sia il preventivo accertamento di conformità sia la concessione edilizia. Infatti, anche ammettendo che la duplicazione sia inutile, non verrebbe meno la necessità di richiedere la concessione ma, tutt'al più, l'obbligo di richiedere l'accertamento preventivo di conformità. Il ricorso è stato infatti proposto non già per sostenere la necessità dell'accertamento preventivo di conformità bensì per affermare le necessità della concessione edilizia. È la pretesa dello Stato di non sottostare alla disciplina della concessione edilizia che viene a ledere le attribuzioni della Provincia ricorrente, atteso che la normativa stabilita dalla Provincia, nell'esercizio della sua competenza primaria, stabilisce espressamente che anche le Amministrazioni statali, per qualsiasi costruzione tranne che per le opere militari su terreni demaniali debbano ottenere la concessione edilizia (senza nulla prescrivere, invece, in ordine all'accertamento preventivo di conformità).
Considerato in diritto:
1. Va premesso che, con il ricorso di cui in narrativa, la Provincia autonoma di Bolzano, non ha denunciato un concreto atto dell'amministrazione statale invasivo della sfera delle attribuzioni della predetta Provincia: la richiesta, da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, sezione autonoma di Bolzano (ufficio lavori e patrimonio) all'ufficio centrale d'urbanistica della stessa Provincia, dell'accertamento preventivo di conformità alle prescrizioni urbanistiche
(ex
artt. 29 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381) dell'opera statale che la citata sezione intendeva costruire, lasciava, infatti, pienamente liberi da un canto l'ufficio adito di respingere la predetta richiesta e dall'altro i competenti organi della stessa Provincia d'impedire, in mancanza della concessione del Sindaco
(ex
art. 24 t.u. prov. n. 20 del 1970) la realizzazione, in Bolzano, della citata opera statale; ove, s'intende, tale impedimento, ai sensi del citato art. 24 t.u. n. 20 del 1970, ritenendosi esclusa l'applicabilità, nella specie, di superiori princìpi costituzionali e dell'ordinamento giuridico dello Stato ecc.,
ex
art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, fosse risultato legittimo nel merito. Tanto più che non avrebbe avuto adeguata motivazione assumere che non un errore interpretativo ma una decisa volontà di contestare la competenza primaria, in materia urbanistica e di piani regolatori, della Provincia autonoma di Bolzano
(ex
artt. 8 n. 5 e 16 d.P.R. n. 670 del 1972) avesse mosso l'ufficio lavori e patrimonio della sezione autonoma di Bolzano dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a richiedere alla stessa Provincia il citato nulla osta di conformità alle prescrizioni urbanistiche dell'opera da realizzare.
E la Provincia di Bolzano non ha, per vero, censurato, per sé solo, il comportamento dell'organo locale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (consistente nella più volte citata richiesta, all'ufficio d'urbanistica della stessa Provincia, del ricordato accertamento preventivo di conformità) ma lo stesso comportamento in quanto esecutivo della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 3 luglio 1975, allegata alla stessa richiesta, con la quale s'impartivano direttive agli organi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ordine alle procedure da seguire per realizzare opere statali nelle Province di Trento e Bolzano, essendo alle stesse Province conferita, ai sensi dell'art. 8 n. 5 st. spec. per il Trentino-Alto Adige, competenza legislativa primaria in materia urbanistica e di piani regolatori.
Ma è anche, e specificamente, la citata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non consente di entrare nell'esame del merito del proposto ricorso: tale nota, infatti, come si chiarirà tra breve, non è idonea ad integrare la situazione di conflitto di attribuzioni.
2. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha richiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso della Provincia di Bolzano sotto i profili della tardività e della natura di atto interno della citata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nell'esame dei predetti profili va anzitutto osservato che, se è vero che la nota presidenziale in esame è stata diramata in data 3 luglio 1975, mentre il ricorso è stato proposto in data 18 dicembre 1986, è anche vero che la difesa della Provincia di Bolzano ha dichiarato che la predetta nota, non indirizzata originariamente alla stessa Provincia, è stata da quest'ultima conosciuta soltanto in data 20 ottobre 1986, in quanto allegata alla richiesta, di pari data (protocollo n. 5030) da parte dell'ufficio lavoro e patrimonio della sezione autonoma di Bolzano dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, del nulla osta di conformità dell'opera da realizzare agli « strumenti » urbanistici. E, d'altra parte, il ricorso è stato notificato in data 19 dicembre 1986, ossia nel sessantesimo giorno dell'avvenuta conoscenza, secondo l'assunto della Provincia di Bolzano, della nota presidenziale più volte ricordata. Né il predetto assunto (d'aver appreso dell'esistenza della stessa nota soltanto in data 20 ottobre 1986) è stato smentito dall'Avvocatura dello Stato attraverso l'indicazione di circostanze dalle quali si possa almeno dubitare della verità della preindicata dichiarazione della Provincia di Bolzano.
In ordine alla natura di atto interno all'Amministrazione dello Stato della nota presidenziale in esame (in particolare, di atto diretto al Ministero delle poste e telecomunicazioni e da quest'ultimo diramato agli organi periferici) v'è da osservare che, se è vero che la predetta nota dispone in ordine a comportamenti da tenere, da parte di organi dell'Amministrazione statale, nei confronti di terzi (in particolare) ufficio centrale di urbanistica della Provincia di Bolzano) è anche vero che la stessa nota, come non tende a vincolare questi ultimi, così non può produrre alcun effetto giuridico per i medesimi: infatti, nella specie, i competenti organi della Provincia di Bolzano, rimanevano e rimangono completamente liberi, come s'è già osservato, di respingere la richiesta di nulla osta di conformità e di pretendere, come condizione per l'esecuzione dell'opera progettata (dimostrata la legittimità, nel merito, della pretesa della Provincia) la concessione del Sindaco
ex
art. 24 t.u. prov. n. 20 del 1970.
3. Senonché, anche le predette osservazione in ordine alla natura della citata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cioè i dubbi relativi alla qualità della predetta nota di atto esterno, produttivo di effetti per terzi estranei all'Amministrazione statale, vengono assorbiti dal più pregnante motivo d'inammissibilità del ricorso dovuto all'inidoneità della nota in discussione, per sé (a prescindere da caratterizzazioni attinenti alla natura o qualità della stessa nota) ad integrare un conflitto di attribuzioni.
La nota in discussione si rivela, anche ad un superficiale esame, esclusivamente quale interpretazione della normativa vigente, in tema di opere statali da realizzare, su terreni demaniali e non demaniali, nei territori delle Province di Trento e Bolzano.
Già rende quanto meno perplessi leggere, all'inizio di una nota (che, secondo il ricorso della Provincia di Bolzano, costituirebbe violazione delle attribuzioni in materia urbanistica e di piani regolatori, riconosciute alla citata Provincia dagli artt. 8 n. 5 e 16 st. spec. T.A.A.) il rinvio appunto all'art. 8 n. 5 stesso statuto. La nota in esame ricorda anzitutto che, come rilevato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, alle Province di Trento e Bolzano è stata conferita, a termini dell'art. 8 n. 5 dello statuto di autonomia, competenza legislativa primaria in materia di « urbanistica e piani regolatori »; ed espressamente aggiunge che « ciò comporta, come previsto anche dall'art. 21 l. 6 agosto 1967 n. 765, che le norme statali in materia possano trovare applicazione, nelle menzionate Province, solo in quanto non incidano nelle competenze legislative ed amministrative attribuite a tali Enti in forza dello statuto e delle norme di attuazione ». Or è quanto meno strano che direttive tendenti a violare attribuzioni costituzionali derivanti alla Provincia di Bolzano dall'art. 8 n. 5 st. spec. per il Trentino-Alto Adige, tengano a sottolineare, in premessa, che, appunto in virtù del citato art. 8 n. 5 e dell'art. 21 l. 6 agosto 1967 n. 765, le norme statali, in materia urbanistica e di piani regolatori, allorché incidano sulla competenza legislativa primaria spettante, nelle stesse materie, alla Provincia di Bolzano, non trovano applicazione per le opere statali da costruire nel territorio di quest'ultima Provincia.
A chi, tuttavia, obiettasse che non in base alle predette dichiarazioni formali, contenenti rinvio espresso all'art. 8 n. 5 st. spec. T.A.A. (e che potrebbero anche costituire clausole, fuorvianti, « di stile ») va dimostrata la non violazione delle speciali attribuzioni legislative conferite alla Provincia di Bolzano bensì in virtù dei contenuti delle disposizioni emanate con la nota in esame, va risposto che, appunto, i predetti contenuti, letti nel quadro dell'interpretazione della vigente normativa provinciale e statale, in tema di opere statali da costruire nel territorio della Provincia di Bolzano, dimostrano che le disposizioni emanate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota in discussione, discendono da un'interpretazione (esatta od erronea, non importa in sede d'ammissibilità del ricorso) di norme ordinarie statali e di norme provinciali e mai investono l'interpretazione di norme di rango costituzionale (artt. 8 n. 5 e 16 st. spec., sopra ricordato) e tanto meno la titolarità di attribuzioni che da tali ultime norme derivano alla Provincia di Bolzano.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, soltanto dopo aver rilevato che nulla, in tema di preventivo esame di conformità ai regolamenti edilizi od ai piani regolatori comunali, è stato disposto dalla Provincia di Bolzano, ha ritenuto ancora in vigore l'art. 29 l. 17 agosto 1942 n. 1150.
La difesa della Provincia di Bolzano eccepisce che le varie leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale sono state riunite nel t.u. n. 20 del 1970 e che l'art. 24 di detto testo unico, dopo aver prescritto, nel comma 1, che « chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificate la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita concessione al Sindaco del Comune », ribadisce, nel comma 2, che anche per le costruzioni da eseguirsi su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è richiesta la ricordata concessione; la stessa difesa è dell'avviso che, pertanto, anche per le opere statali (da realizzarsi, perdippiù, come nella specie, su terreno non demaniale) e necessaria la citata concessione del Sindaco.
E agevole sottolineare che, in tal modo, la difesa della Provincia di Bolzano eccepisce una, a suo avviso, erronea interpretazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'art. 24 t.u. prov. n. 20 del 1970: anche per le opere statali, tanto più se da costruire su terreno non demaniale, sempre secondo l'assunto della Provincia di Bolzano, è necessaria la concessione del Sindaco del Comune,
ex
comma 1 dello stesso articolo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri (a parte quanto sostenuto, nel merito, in questa sede dall'Avvocatura generale dello Stato) e senza tener conto del rilievo per il quale nella nota in discussione nulla si afferma in ordine alla predetta concessione, da parte del Sindaco del Comune, anche per le opere statali da realizzare nel territorio della Provincia di Bolzano, interpreta, invece, lo stesso art. 24 t.u. n. 20 del 1970 nel senso che esso articolo nulla disponga in ordine alle opere statali da costruire in quest'ultimo territorio e che, pertanto, debba esser chiesto ai competenti organi della Provincia di Bolzano il rilascio dell'accertamento preventivo di conformità, dell'opera statale da eseguire, alle prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigente nel Comune di Bolzano,
ex
artt. 29 comma 1 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381.
La controversia, pertanto, s'incentra su due diverse esegesi dell'art. 24 t.u. prov. n. 20 del 1970: la Provincia di Bolzano ritenendo la norma ivi prevista diretta anche all'Amministrazione statale in relazione alle opere statali da costruire su terreni demaniali (salve le opere destinate alla difesa nazionale) e non demaniali (lo Stato dovrebbe richiedere la concessione al Sindaco del Comune anche per le opere statali nell'ambito della Provincia di Bolzano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ritenendo silente la stessa norma, in relazione alle opere statali da eseguire nell'ambito della predetta provincia e, conseguentemente, ritenendo, in relazione alle stesse opere, ancora in vigore l'art. 29 comma 1 l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 18 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381.
Dalle sopra ricordate diverse interpretazioni degli artt. 24 t.u., approvato con d.P. Giunta prov. Bolzano 24 giugno 1970 n. 20 e 29 l. 17 agosto 1942 n. 1150, non può, pertanto, desumersi l'esistenza d'un attuale conflitto di attribuzioni tra Stato e Provincia di Bolzano. Il proposto ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto dalla Provincia di Bolzano con atto 18 dicembre 1986, nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del 3 luglio 1975 n. 2001177 501119.7 T.A.A. emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
Art. 1-3.
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 14.02.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 229 del 21.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 242 del 28.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 324 del 06.06.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 452 del 27.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 372 del 06.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 11.07.1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 43 del 16.02.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 144 del 27.07.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 22.10.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
26/02/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 85 del 26.02.1990
26/03/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
04/05/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
31/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
28/11/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
19/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
20/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990
25/06/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1990, n. 3758
22/08/1990 - deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 1990, n. 4954
03/12/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
19/02/1990 - Deliberazione della giunta provinciale 19 febbraio 1990, n. 866
28/09/1990 - Decreto legislativo 28 settembre 1990 n. 284
10/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 gennaio 1990, n. 1
24/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1990, n. 10
15/05/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1990, n. 11
07/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 giugno 1990, n. 12
12/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
19/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13
06/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1990, n. 14
13/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 luglio 1990, n. 15
01/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 16
13/08/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 18
24/08/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
12/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1990, n. 2
28/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 agosto 1990, n. 20
31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 21
31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 22
04/09/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 settembre 1990, n. 23
04/09/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
02/10/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1990, n. 26
09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 28
09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 29
22/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1990, n. 3
26/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1990, n. 30
10/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31
11/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1990, n. 32
13/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
14/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
20/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
06/02/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1990, n. 4
09/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
09/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 marzo 1990, n. 7
16/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1990, n. 8
03/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 1990, n. 9
04/07/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 1
08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10
08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 11
11/05/1990 - Legge provinciale 11 maggio 1990, n. 12
04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 13
04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 14
07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 15
07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 16
07/08/1990 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
09/08/1990 - Legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18
16/10/1990 - Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 2
19/10/1990 - Legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20
14/12/1990 - Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 3
27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 4
08/03/1990 - Legge provinciale 8 marzo 1990 n. 5
13/03/1990 - Legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6
04/04/1990 - Legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7
11/04/1990 - Legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8
04/05/1990 - LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
1989
1988
1987
1986
1985
1984
05/04/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 102 del 05.04.1984
04/05/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 04.05.1984
25/07/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 219 del 25.07.1984
30/07/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 231 del 30.07.1984
05/11/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 05.11.1984
19/12/1984 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 297 del 19.12.1984
05/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1984, n. 1
19/04/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1984, n. 10
24/05/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 maggio 1984, n. 11
13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 12
13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 13
14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 14
14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 15
25/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16
11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17
11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 18
02/08/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1984, n. 19
16/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1984, n. 2
20/08/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 agosto 1984, n. 20
27/09/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 settembre 1984, n. 21
10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 22
10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 23
19/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1984, n. 24
27/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 1984, n. 25
19/12/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1984, n. 26
30/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1984, n. 3
15/02/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1984, n. 4
12/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 marzo 1984, n. 5
14/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 marzo 1984, n. 6
15/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1984, n. 7
26/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1984, n. 8
13/04/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1984, n. 9
10/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217
06/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
05/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1
17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 10
31/08/1984 - Legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11
22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12
22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 13
24/10/1984 - Legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14
14/11/1984 - LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
14/11/1984 - Legge provinciale 14 novembre 1984, n. 16
20/11/1984 - Legge provinciale 20 novembre 1984, n. 17
22/11/1984 - Legge provinciale 22 novembre 1984, n. 18
12/12/1984 - Legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19
20/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
25/01/1984 - Legge provinciale 25 gennaio 1984, n. 3
26/06/1984 - Legge provinciale 26 giugno 1984, n. 4
27/07/1984 - Legge provinciale 27 luglio 1984, n. 5
07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 6
07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7
17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8
17/08/1984 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17
26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1948
1946