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In vigore al: 30/06/2015
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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Tariffa elettriche - Contributo termico
Attendere, processo in corso!
Sentenza (28 gennaio) 11 febbraio 1988, n. 157; Pres. Saja - Red. Casavola
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 28 dicembre 1976 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione con la Provincia di Bolzano in relazione alla comunicazione n. 1569/E del 21 ottobre 1976 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha invitato le imprese distributrici di energia elettrica nel territorio della Provincia a non incassare e a non versare alla Cassa di conguaglio per il settore elettrico il contributo termico istituito, con provvedimento n. 34 del 6 luglio 1974 del Comitato Interministeriale Prezzi, per varie categorie di utenze.
Con successivo ricorso notificato in data 8 febbraio 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto con la medesima Provincia in relazione al decreto 28 dicembre 1976 n. 62, del Presidente della Giunta provinciale, limitatamente alla parte in cui tale decreto dispone in materia di sovrapprezzo termico (di cui al citato provvedimento CIP n. 34 del 1974 ed alle successive modifiche ed integrazioni contenute nei provvedimenti n. 31 del 22 ottobre 1976 e n. 33 del 29 ottobre 1976) stabilendo:
a) l'obbligo per le imprese distributrici di richiedere senza diritto a rimborso da parte della Provincia alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la restituzione degli importi da essa riscossi a partire dall'11 luglio 1974 per la causale « sovrapprezzo termico », e da versare per il resto in un deposito fruttifero vincolato a favore del Fondo per l'elettrificazione montana;
b)
l'obbligo a carico delle stesse imprese tornitrici di applicare, con decorrenza 1° gennaio 1977, alle indicate categorie di utenza, la tariffa provinciale, pari a quella CIP vigente nel restante territorio nazionale comprensiva della voce « sovrapprezzo termico », ridotta però degli importi che sarebbero dovuti per quest'ultima voce, sino alla misura massima del 20 per cento della tariffa CIP complessivamente considerata e di versare le somme eccedenti le riduzioni indicate nel deposito intestato al Fondo per l'elettrificazione montana.
In entrambi i ricorsi si sostiene che i due provvedimenti, disponendo in tema di sovrapprezzo termico, valicano i limiti delle attribuzioni spettanti alla Provincia nella
diversa
materia delle tariffe d'utenza ai termini dell'art. 13 dello St. reg. (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), nonché del disposto dell'art. 7 della 1. prov. 30 agosto 1972 n. 18, modificato dall'art. 3 della successiva l. 21 gennaio 1975 n. 10. Ma soprattutto viene richiamata la sent. n. 217 del 1976 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta alla Provincia di Bolzano stabilire, nell'ambito del proprio territorio, tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e per altre categorie di utenti determinati con legge provinciale. Tale sentenza ha annullato il provvedimento CIP n. 34 del 1974 limitatamente alla parte in cui, prescrivendo che le sue disposizioni « entrano in vigore per tutto il territorio nazionale » non faceva salve le tariffe di utenza come sopra stabilite dalla Provincia.
Tariffa e sovrapprezzo sarebbero distintamente disciplinati a causa della loro ontologica differenza: la prima si riferisce alla regolamentazione del corrispettivo dovuto dall'utente al fornitore, il secondo ha invece natura di contribuzione, imposta dallo Stato agli utenti onde poter erogare attraverso la Cassa conguaglio alle imprese produttrici di energia (anche estranee al rapporto di fornitura) il rimborso dei maggiori oneri relativi al combustibile impiegato.
Ad avviso dell'Avvocatura, l'esenzione dal pagamento del sovrapprezzo termico ovvero la riduzione di questo, non si collega in alcun modo con l'obbligo imposto dallo Statuto ai grandi concessionari di derivazioni idroelettriche di cedere gratuitamente alla Provincia determinate quantità di energia, in quanto il sovrapprezzo è destinato a compensare la diminuzione d'introiti d'imprese che producono energia con impianti termoelettrici e non già idroelettrici. Tale esenzione o riduzione travalica i limiti segnati dall'art. 13 dello Statuto venendo altresì a porsi in contrasto con le norme che regolano la materia relativa alle imposizioni di sovrapprezzi e contribuzioni (d. l. 26 gennaio 1948 n. 98) attributive di specifiche funzioni al Ministro per il tesoro.
Parimenti lesivi di dette competenze sarebbero i punti 2 e 5 del decreto impugnato in quanto, prevedendo l'obbligo per le imprese distributrici di versare al Fondo per l'elettrificazione delle zone montane alcune quote del sovrapprezzo termico, consentirebbero alla Provincia (che ha solo il potere di stabilire tariffe ridotte) di dirottare a proprio favore parte del provento di una contribuzione imposta dallo Stato. Tali disposizioni comporterebbero altresì il superamento dei criteri dettati dalla citata legge provinciale n. 18 del 1972 che prevede riduzioni di tariffe consistenti in minori incassi delle imprese distributrici le quali hanno conseguentemente il diritto di rimborso da parte dell'Amministrazione provinciale. Nel chiedere l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui dettano disposizioni sul sovrapprezzo termico, previa sospensione dell'esecuzione, l'Avvocatura sostiene che la Provincia autonoma ha sostanzialmente disapplicato i provvedimenti CIP nn. 31 e 33 del 1976 invece di ricorrere alla Corte. Tale difesa delle proprie attribuzioni in via di autotutela concreterebbe violazione dell'art. 134 Cost. e degli artt. 376, 40 e 41 l. 11 marzo 1953 n. 87.
2. La Provincia autonoma si è costituita in entrambi i giudizi, depositando memoria fuori termine in relazione al primo ricorso e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per essere sopravvenuto il decreto n. 62 del 1976. Con riguardo all'impugnativa di tale provvedimento la Provincia ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 217 del 1976 ed osservando come del tutto indifferente debba ritenersi la scomposizione del prezzo dell'energia nelle due voci di prezzo vero e proprio e di sovrapprezzo dovuto alla Cassa di conguaglio:
La competenza della Provincia sostituirebbe, infatti, nel proprio territorio, quella del CIP: essa potrebbe perciò variare a propria discrezione le voci costituenti la tariffa.
3. Con ord. n. 50 del 1977 la Corte, riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi, disposta la riunione degli stessi ai fini della trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione, concedeva quest'ultima ritenuta la sussistenza delle gravi ragioni in relazione alle disposizioni impartite in materia di sovrapprezzo termico attraverso la lettera ed il decreto più sopra citati.
4. Con ricorso del 16 luglio 1986, notificato il successivo 19 luglio, il Presidente della Provincia di Bolzano ha richiesto l'annullamento del provvedimento del CIP n. 32 del 23 maggio 1986 che avrebbe invaso la competenza della Provincia autonoma di stabilire nel proprio territorio le tariffe dell'energia elettrica con l'unica limitazione che esse non possono comunque superare quelle fissate dal CIP secondo quanto sancito dagli artt. 3, 13 e 16 St. spec. T.-A.A. (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e determinato in modo specifico dall'art. 7 l. prov. aut. Bolzano 30 agosto 1972 n. 18, modificato dall'art. 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1975 n. 10.
Con tale normativa provinciale sarebbero incompatibili secondo il ricorso gli aumenti dei prezzi e delle tariffe relativi a forniture di energia per usi domestici (soprattutto perché incorporanti « quote di maggiorazione » del prezzo da destinarsi a favore dell'Enel attraverso la gestione contabile della Cassa di conguaglio) disposti dal denunziato provvedimento. Quest'ultimo inoltre non avrebbe fatto salve le « tariffe di utenza stabilite dalla Provincia », limitandosi, con dizione che si assume generica, a salvaguardare le « competenze in materia di tariffe » della Provincia medesima, sebbene la necessità di adottare la prima locuzione risultasse evidente dal dispositivo della sent. n. 217 del 1976 di questa Corte.
Si conclude in ricorso osservando che la stessa Presidenza del Consiglio, nel sollevare il conflitto relativo al decreto del Presidente della Giunta n. 62 del 28 dicembre 1976, ebbe a sostenere che la Provincia autonoma non può disapplicare una disposizione CIP che sia dichiarata vigente in tutto il territorio nazionale.
5. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha viceversa sostenuto che la formula (usata anche in altri provvedimenti non impugnati) al di là di differenze lessicali, ha il senso di rispettare la competenza della Provincia ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura ha altresì espresso l'avviso che il Presidente della Giunta provinciale debba emanare un decreto che adegui le tariffe di utenza, in coerenza con il principio affermato nella sent. n. 46 del 1962, secondo cui l'unificazione delle tariffe corrisponde ad esigenze indeclinabili di politica nazionale dell'energia (infatti il provvedimento impugnato sarebbe applicazione dell'art. 17 della legge « finanziaria » 28 febbraio 1986 n. 41 in tema di riduzione delle agevolazioni alle utenze domestiche).
Considerato in diritto:
1. I tre ricorsi nn. 3 e 4 del 1977 e 34 del 1986 vertono tutti intorno alle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma di Bolzano in tema di tariffe elettriche: essi possono pertanto essere riuniti e congiuntamente vanno trattati i relativi conflitti.
2. Con i primi due ricorsi, il Presidente del Consiglio dei Ministri prospetta la violazione dell'art. 13 commi 1, 2 e 3 st. spec. T.-A.A. (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), nonché dell'art. 7 1. prov. 30 agosto 1972 n. 18 (come modificato con l. prov. 21 gennaio 1975 n. 10), norme tutte concernenti le competenze della Provincia autonoma in materia di tariffe d'utenza.
All'origine del conflitto sono due atti che l'Avvocatura dello Stato qualifica di sostanziale disapplicazione di alcuni provvedimenti del CIP.
Con lettera datata 21 ottobre 1976, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano comunicava alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di aver invitato le imprese distributrici a richiedere a quest'ultimo il rimborso di quanto ad essa versato a titolo di contributo termico (rimborsandolo successivamente agli utenti) e a non incassare né a corrispondere più tale importo che, secondo la Giunta non sarebbe stato dovuto ad alcun titolo per effetto della sent. n. 217 del 1976 di questa Corte. Siffatta interpretazione della citata sentenza costituisce la premessa del decreto 28 dicembre 1976 n. 62, del Presidente della Giunta provinciale, denunziato con il secondo ricorso. Il provvedimento conferma l'orientamento espresso dalla lettera di cui sopra, prevedendo per i distributori di energia elettrica l'obbligo di ripetere quanto pagato alla Cassa conguaglio come sovrapprezzo termico a partire dall'11 luglio 1974 (data di pubblicazione del provvedimento CIP n. 34 del 1974), nonché l'ulteriore onere di versare tale importo (che nominalmente resta a far parte della tariffa), non già alla Cassa predetta, bensì a favore del Fondo per l'elettrificazione delle zone montane.
Riguardo al primo dei due conflitti, la Provincia autonoma ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto il decreto avrebbe in un certo senso « riassorbito » le disposizioni impartite con la lettera oggetto del primo ricorso. Nel merito la Provincia autonoma rivendica viceversa la propria esclusiva competenza statutaria a fissare le singole componenti tariffarie escludendo che, nell'ambito del proprio territorio, il CIP possa imporre la riscossione di sovrapprezzi. Tale ordine di argomentazioni, volto a contestare la legittimità dei provvedimenti che hanno introdotto il meccanismo di sovvenzione dell'energia termoelettrica tramite la Cassa conguaglio, viene seguito sia nelle difese relative al secondo conflitto, sia, sostanzialmente, nello stesso ricorso n. 34 del 1986, con il quale la Provincia medesima ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento al provvedimento del CIP n. 32 del 23 maggio 1986. Sostiene la Provincia la violazione delle stesse norme statutarie già richiamate, poiché anche attraverso tale provvedimento sarebbero state illegittimamente introdotte « quote di prezzo » da destinarsi alla Cassa conguaglio. A parere della Provincia, poi, il testo del provvedimento, contemplando l'entrata in vigore dello stesso « per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13 » dello Statuto regionale, non garantirebbe a sufficienza le attribuzioni proprie della Provincia autonoma non essendovi specifico riferimento ad esse.
3. Va premesso che il contenuto della comunicazione datata 21 ottobre 1976, pur costituendo un'informativa alla Cassa conguaglio, da atto di una precisa direttiva impartita alle imprese distributrici che non risulta formalmente superata dal successivo decreto, contenendo viceversa l'esplicita enunciazione di un intento (quello di non incassare né versare più il sovrapprezzo), dotata di una ben individuata autonomia. Ciò indusse a suo tempo la Corte alla sospensione dell'esecutività di tale lettera, distinguendola dal successivo provvedimento, ed esclude ora la possibilità di configurare il decreto 28 dicembre 1976 n. 62, come fatto sopravvenuto che privi lo Stato dell'interesse a ricorrere e consenta di dichiarare cessata la materia.
Nel merito deve affermarsi che la Provincia autonoma di Bolzano difetta dei poteri che essa si attribuisce in tema di tariffe di utenza sulla base di una erronea lettura della sent. n. 217 del 1976 che non a caso è indicata come oggetto della sopracitata comunicazione del 21 ottobre 1976.
3.1. L'art. 13 dello Statuto Regione Trentino-Alto Adige impone ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province autonome di Trento e Bolzano una determinata quantità di energia, destinata a servizi pubblici e categorie di utenti, da determinarsi con legge provinciale e sempre con legge della Provincia dovrà essere stabilito il prezzo di cessione alle imprese distributrici l'energia ricevuta gratuitamente, nonché « i criteri per le tariffe di utenza », le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
Ma la previsione statutaria con la riferita espressione « tariffe di utenza », concerne esclusivamente le tariffe per gli utenti beneficiari dell'energia gratuitamente fornita alla Provincia e che la medesima ha previamente determinato, per categorie, tramite apposita legge.
I limiti di tali attribuzioni erano del resto già stati precisati in altre due occasioni da questa Corte.
Una prima volta, con la sentenza n. 46 del 1962, sia pur con riguardo alla diversa formulazione delle norme all'epoca vigenti, si era escluso comunque che potessero derivarsi poteri impliciti nel delimitare la competenza regionale. « Secondo la costante giurisprudenza della Corte chiariva infatti tale sentenza l'identificazione dell'ambito da assegnare ad ognuna delle materie disciplinabili con leggi regionali (...) deve essere effettuata sulla base di valutazioni obiettive del contenuto proprio delle medesime, tenendo presente solo la diretta inerenza a queste delle misure adottabili dalla Regione, e non già la connessione che, in via indiretta, possa riscontrarsi fra le une e le altre quando si faccia riferimento ai fini perseguiti».
Si era così affermata la competenza dello Stato all'emanazione del provvedimento del CIP, che aveva disposto l'unificazione delle tariffe dell'energia elettrica in tutto il territorio nazionale. In particolare si era circoscritta la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia tariffaria dell'energia ad essa fornita a prezzo di costo dai concessionari e destinata ad usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, chiarendo come la discrezionalità della Regione nel fissare il prezzo di tale energia agli utenti trovasse un suo logico limite massimo nelle tariffe delle Regioni limitrofe. Successivamente, con la sent. n. 217 del 1976, questa Corte ha ulteriormente ribadito che la competenza in materia di tariffe « non ha carattere generale, nell'ambito del territorio provinciale, ma rimane circoscritta a determinate categorie di utenti ». Con riferimento specifico alle norme statutarie, regionali e provinciali richiamate nei presenti conflitti, la Corte chiarì che con il provvedimento del CIP oggetto di quel giudizio non poteva lo Stato disporre senz'altro delle tariffe per tutto il territorio nazionale senza contestualmente prevedere che le tariffe per i servizi pubblici e per le particolari categorie di utenti di cui sopra venissero disciplinate dalla Provincia. La quale ben può scegliere, nell'ipotesi di aumento di tariffe, se adeguarle, ovvero se modificare la normativa provinciale (cfr. art. 6 comma ult. l. prov. aut. n. 18 del 1972) secondo cui l'energia acquisita gratuitamente è ceduta al prezzo stabilito dalle tariffe CIP, ridotto fino al 20 per cento.
Ciò e non altro significa «fare salva la competenza provinciale in materia di tariffe di utenza»: questa è la portata ed il senso inequivoco della citata sent. n. 217 del 1976, sì che non è legittimo farne derivare la conseguenza che lo Stato non possa variare l'entità delle tariffe globalmente ovvero introducendo ulteriori elementi, come la Provincia autonoma ha inteso prospettare negli atti che originarono i primi due conflitti e nel ricorso introduttivo del più recente.
4. I provvedimenti del CIP esplicitamente ebbe ad affermare la Corte oltre ad applicarsi nei confronti di quegli utenti non rientranti nei servizi e nelle categorie determinati con legge della Provincia, comunque operano nel territorio della medesima « come parametro di riferimento ». Anzitutto essi limitano la discrezionalità nella fissazione del prezzo, fungendo rispetto a questo da limite massimo
(ex
art. 13 comma 2 dello statuto), in secondo luogo, in conseguenza della loro emanazione, viene a variare la base di calcolo della diminuzione percentuale stabilita dalla legge provinciale. Ed è proprio su tale ultima variazione, ripetesi, che si esercita, disciplinandola, la competenza legislativa riservata alla Provincia, rispetto alla quale, dunque, la tariffa CIP rappresenta un dato cui essa deve riferirsi senza poter pretendere di mutare la destinazione di determinati elementi (a prescindere dalla loro qualificazione, come componenti o meno delle tariffe),
a fortiori
allorché essi sono stabiliti nell'interesse nazionale. Tanto il sovrapprezzo termico che le quote di maggiorazione, infatti, si inseriscono nel generale disegno della politica energetica, mentre l'esigenza propria della Provincia autonoma di finanziare l'elettrificazione delle zone montane resta appagata, come affermato dalla sent. n. 217 del 1976, dal meccanismo compensativo introdotto con la citata legge provinciale n. 18 del 1972.
Le attribuzioni peculiari della Provincia non sono in conclusione vulnerate dalla previsione di sovrapprezzi e quote di prezzo che abbiano l'effetto di aumentare le tariffe elettriche, atteso che queste ultime assolvono pur sempre la loro funzione di parametro rispetto al quale dette competenze continuano ad esercitarsi, mediandone le variazioni. Alla luce di ciò, le potestà provinciali trovano adeguata garanzia alla loro esplicazione nella previsione testuale del dato normativo che fa espressamente salve le competenze a stabilire le tariffe di utenza per i servizi pubblici e le categorie
ex
art. 13 dello statuto.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che spetta allo Stato la determinazione delle tariffe elettriche, dei sovrapprezzi e delle quote ad esse relative da destinarsi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, fatta salva la competenza della Provincia autonoma di Bolzano di stabilire nell'ambito del suo territorio le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e per determinate categorie di utenti, in applicazione della legge provinciale;
e per l'effetto, annulla la lettera datata 21 ottobre 1976 del Presidente della Giunta provinciale ed il decreto n. 62 dal medesimo emesso in data 28 dicembre 1976;
2) dichiara inammissibile il ricorso presentato dal suddetto Presidente il 16 luglio 1986.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
a) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
b) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
d) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
e) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
i) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39
j) Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2011, n. 40
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
a) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
b) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
c) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
f) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
g) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
h) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
i) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
j) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
l) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16
m) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14
n) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
o) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
q) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
r) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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2008
2007
2006
2005
2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 21 del 16.01.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 27.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 28.10.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 319 del 04.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 15.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 25.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 23.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
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1990
26/02/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 85 del 26.02.1990
26/03/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
04/05/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
31/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
28/11/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
19/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
20/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990
25/06/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1990, n. 3758
22/08/1990 - deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 1990, n. 4954
03/12/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
19/02/1990 - Deliberazione della giunta provinciale 19 febbraio 1990, n. 866
28/09/1990 - Decreto legislativo 28 settembre 1990 n. 284
10/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 gennaio 1990, n. 1
24/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1990, n. 10
15/05/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1990, n. 11
07/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 giugno 1990, n. 12
12/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
19/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13
06/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1990, n. 14
13/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 luglio 1990, n. 15
01/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 16
13/08/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 18
24/08/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
12/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1990, n. 2
28/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 agosto 1990, n. 20
31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 21
31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 22
04/09/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 settembre 1990, n. 23
04/09/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
02/10/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1990, n. 26
09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 28
09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 29
22/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1990, n. 3
26/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1990, n. 30
10/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31
11/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1990, n. 32
13/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
14/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
20/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
06/02/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1990, n. 4
09/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
09/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 marzo 1990, n. 7
16/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1990, n. 8
03/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 1990, n. 9
04/07/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 1
08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10
08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 11
11/05/1990 - Legge provinciale 11 maggio 1990, n. 12
04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 13
04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 14
07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 15
07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 16
07/08/1990 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
09/08/1990 - Legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18
16/10/1990 - Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 2
19/10/1990 - Legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20
14/12/1990 - Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 3
27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 4
08/03/1990 - Legge provinciale 8 marzo 1990 n. 5
13/03/1990 - Legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6
04/04/1990 - Legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7
11/04/1990 - Legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8
04/05/1990 - LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17
26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
1975
1974
1973
1972
17/04/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12
25/10/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1972, n. 29
31/08/1972 - Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
11/03/1972 - Legge 11 marzo 1972, n. 118
11/01/1972 - Legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1
16/06/1972 - Legge provinciale 16 giugno 1972, n. 10
26/06/1972 - Legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972 , n. 13
11/07/1972 - Legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14
20/08/1972 - Legge provinciale20 agosto 1972, n. 15
10/08/1972 - Legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16
16/08/1972 - Legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17
30/08/1972 - Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18
20/04/1972 - Legge provinciale 20 aprile 1972, n. 19
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 2
14/06/1972 - Legge provinciale 14 giugno 1972, n. 20
26/08/1972 - Legge provinciale 26 agosto 1972, n. 21
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22
27/08/1972 - Legge provinciale 27 agosto 1972, n. 23
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 27
29/08/1972 - LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
08/07/1972 - Legge provinciale 8 luglio 1972, n. 29
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3
01/11/1972 - Legge provinciale 1 novembre 1972, n. 30
30/09/1972 - Legge provinciale 30 settembre 1972, n. 31
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 33
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 35
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 38
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 39
21/02/1972 - LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
30/12/1972 - Legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 40
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 41
28/12/1972 - Legge provinciale 28 dicembre 1972, n. 42
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 43
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 44
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46
23/12/1972 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
18/03/1972 - Legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5
08/04/1972 - Legge provinciale 8 aprile 1972, n. 6
22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 7
22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 8
29/04/1972 - Legge provinciale 29 aprile 1972, n. 9
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