Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 30/06/2015
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Erogazione di finanziamenti statali per l'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri
Attendere, processo in corso!
Sentenza (4 luglio) 14 luglio 1988, n. 800; Pres. Saja - Red. Mengoni
Ritenuto in fatto
: l. Con ricorso notificato il 25 maggio 1987 e depositato il 3 giugno 1987 (Reg. ric. n. 11 del 1987) la Provincia autonoma di Trento ha promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri giudizio per regolamento di competenza in relazione al d. Ministro dell'ambiente 27 febbraio 1987 n. 116 (recante « Modalità e criteri per i finanziamenti in relazione alla eutrofizzazione delle acque marine e lacustri di cui al comma 6 dell'art. 5 l. 22 dicembre 1986 n. 910 ») lamentando la lesione dell'autonomia provinciale con riferimento a una nutrita serie di attribuzioni, più avanti specificate.
La materia dell'inquinamento delle acque è stata disciplinata dallo Stato con la l. 10 maggio 1976 n. 319. Tale legge, nell'ult. comma dell'art. 4, nel testo modificato dall'art. 7 l. 24 dicembre 1979 n. 650, fa salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano «ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, e delle relative norme di attuazione».
Alla l. n. 319 del 1976 si collegano numerosi atti legislativi statali fra i quali, per quel che riguarda i fenomeni di eutrofizzazione delle acque, il d. l. 25 novembre 1985 n. 667, conv. nella l. 24 gennaio 1986 n. 7. Esso ha definito e delimitato l'intervento statale in materia nella forma contributiva (commi 1 e 2 dell'art. 10 del testo della legge di conversione), rinviando ad una successiva delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 3 l. n. 319 del 1976 la determinazione delle Regioni ammesse al contributo statale, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso (comma 5). Per tale contributo l'art. 5 comma 6 l. finanziaria per l'anno 1987 ( l. 22 dicembre 1986 n. 910) ha autorizzato per l'anno 1987 l'ulteriore spesa di 23 miliardi.
2. In seguito alla soppressione del Comitato ministeriale previsto dalla l. n. 319 del 1976, le cui funzioni sono state attribuite al Ministero dell'ambiente, istituito dalla l. n. 349 del 1986, quest'ultimo, col decreto impugnato, ha provveduto alle determinazioni previste dall'art. 10 comma 5 d. l. n. 667 del 1985. Il decreto ministeriale esordisce al comma 1 stabilendo che «sono legittimate a proporre istanze di finanziamento le Amministrazioni regionali e le Province autonome di Trento e Bolzano».
L'assoggettamento delle due Province autonome alla disciplina del decreto è ritenuto dalla ricorrente lesivo delle proprie attribuzioni per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 8 nn. 5, 17 e 21; dell'art. 9 nn. 9 e 10, e dell'art. 16 stat. spec. Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme di attuazione (spec. art. 5 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381), in quanto il decreto impugnato, riconoscendo al Ministero dell'ambiente un potere di indirizzo e coordinamento in merito alle proposte di finanziamento e un potere di controllo e verifica periodica dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi, verrebbe a vulnerare le competenze provinciali per la difesa delle acque dall'inquinamento, in base alle quali la Provincia ricorrente è ripetutamente intervenuta con proprie leggi;
b)
violazione delle competenze provinciali, di cui alle precedenti disposizioni statutarie, anche in relazione all'art. 78 stat. concernente l'autonomia finanziaria della Provincia: non essendole stata attribuita la quota di sua competenza della spesa complessiva stanziata dall'art. 5 comma 6, l. finanziaria 1987, lasciandola libera di deciderne i modi di utilizzazione per gli interventi di cui ai primi due commi dell'art. 10 d. l. n. 667 del 1985, la Provincia è stata assoggettata, in un settore rientrante nella propria sfera di attribuzioni, alle scelte discrezionali del Ministero dell'ambiente, anche per quanto riguarda l'entità del finanziamento.
3. In subordino, la Provincia di Trento eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 10 d. l. n. 667 del 1985 e dell'art. 5 comma 6 l. n. 910 del 1986.
La ricorrente sostiene in linea principale che il decreto ministeriale
de quo
ha leso le proprie attribuzioni alla stregua di un'erronea interpretazione del citato decreto-legge, il quale non menziona le Province autonome, in armonia con la riserva stabilita dall'art. 4 ult. comma l. n. 319 del 1976. Qualora si potesse ritenere, invece, che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato le citate disposizioni di legge, esse sarebbero incostituzionali per violazione delle medesime norme statutarie poste a base del conflitto.
Questa tesi subordinata viene prospettata affinché la Corte consideri eventualmente la possibilità di sollevare d'ufficio innanzi a se stessa la relativa questione incidentale di costituzionalità.
4. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.
A sostegno dell'inammissibilità, si osserva che le lamentate violazioni delle competenze provinciali investono direttamente le fonti legislative sopra citate, che sono alla base del decreto ministeriale impugnato, e non le modalità con cui esse sono state applicate dal medesimo.
Quanto alla domanda di rigetto, l'Avvocatura rileva, in linea generale, che l'intervento statale regolato dal decreto impugnato si attiva soltanto sul presupposto di una formale richiesta dell'ente interessato (Regione o Provincia autonoma), sicché l'autonomia dell'ente in ordine alla gestione degli interessi pubblici rientranti nella sua sfera di attribuzioni non è in alcun modo menomata o incisa.
In particolare, in relazione al primo motivo di ricorso, l'Avvocatura rileva, da un lato, che le funzioni di indirizzo e coordinamento previste nel decreto impugnato sono conformi alle competenze legislativamente attribuite al Ministero dell'ambiente, dall'altro che lo Stato, dovendo adottare dei criteri selettivi per la distribuzione dei fondi in forma di contributo, può valutare le iniziative secondo propri parametri, senza perciò sindacare l'attività di programmazione degli enti beneficiari nel settore del risanamento delle acque. Infine appartiene alla natura stessa del « contributo » il controllo da parte dell'ente erogatore sul'effettiva utilizzazione dei fondi per le finalità previste.
Con riferimento al secondo motivo, l'Avvocatura ribadisce che le doglianze avanzate non sono pertinenti al provvedimento impugnato, ma si indirizzano contro il d. l. n. 667 del 1985, il quale, nel comma 5 dell'art. 10, esclude sia trattamenti differenziati fra i soggetti destinatari, sia che « il contributo possa essere erogato come puro e semplice; incremento degli stanziamenti di bilancio regionali e provinciali per le spese in questione ».
5. Un ricorso analogo è stato notificato in pari data dalla Provincia autonoma di Bolzano (Reg. ric. n. 12 del 1987). La parziale differenza delle norme statutarie di cui si lamenta la violazione (non è chiamato in causa il n. 5 dell'art. 8 stat. Trentino-Alto Adige, e si fa riferimento invece ai nn. 6 e 13; per il resto i parametri invocati corrispondono) non influisce sul contenuto del ricorso, che si svolge in termini identici al precedente.
6. Nell'imminenza dell'udienza pubblica di discussione della causa, le due Province hanno congiuntamente depositato una memoria di replica alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato.
In ordine all'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, le ricorrenti ribadiscono la loro tesi principale, secondo la quale sia l'art. 10 d. l. n. 667 del 1985, sia la l. n. 319 del 1976 cui esso si richiama, « non prevedono che le Province autonome di Trento e di Bolzano siano sottoposte ai poteri di valutazione e di decisione riconosciuti all'Amministrazione statale ». Perciò il decreto del Ministro dell'ambiente n. 116 del 1987, nella parte in cui estende le proprie disposizioni alle due Province autonome, è impugnabile per illegittimità.
Nel merito si osserva che l'intervento dello Stato previsto dal decreto impugnato, per quanto attivabile soltanto sul presupposto di una formale richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, è pur sempre « un intervento che rientra tra le competenze legislative, esclusive e concorrenti, della Provincia autonoma, nonché delle corrispondenti competenze amministrative » fatte salve dall'art. 4 ult. comma, l. n. 319 del 1976. In presenza di questa norma, « appare evidente che un trattamento differenziato nei confronti delle Province ricorrenti era da ritenersi nel caso di specie necessario per una corretta applicazione delle disposizioni legislative succitate, al fine di garantire il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente garantite dalle Province autonome ».
Infine si rileva che « la previsione, nel punto 14 del decreto ministeriale, dell'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento da parte del Ministero dell'ambiente » non solo non è basata su specifiche leggi vigenti, contrariamente a quanto afferma l'Avvocatura, ma nemmeno trova fondamento nei princìpi regolatori di tale potere, più volte indicati da questa Corte, secondo i quali presupposto necessario per il suo legittimo esercizio è « la sussistenza di interessi non suscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale: laddove, nella fattispecie in esame, si tratta di interessi certamente locali, attinenti essenzialmente alla tutela delle acque appartenenti al demanio provinciale ».
Considerato in diritto:
1. I conflitti di attribuzioni sollevati dai ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno il medesimo oggetto; pertanto i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. L'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, non merita accoglimento. I ricorsi in esame si rivolgono, in linea principale, contro il d. Ministro dell'ambiente 27 febbraio 1987 n. 116, applicativo dell'art. 5 comma 6 l. n. 910 (l. fin.) del 1986, censurandolo di illegittimità per due motivi: a) perché, là dove estende il proprio ambito normativo alle Province autonome di Trento e di Bolzano, travalica la previsione della norma di legge su cui si fonda, la quale, attraverso il richiamo dell'art. 10 commi 1 e 2 d. l. n. 667 del 1985, conv. nella l. n. 7 del 1986, si riferisce esclusivamente alle Regioni, non anche alle Province autonome;
b)
indipendentemente dal primo motivo, perché assoggetta le iniziative delle Province autonome in materia di disinquinamento delle acque a poteri di indirizzo e di controllo dello Stato non previsti da alcuna norma di legge, né in particolare da quella che sta a base del decreto impugnato, e comunque non giustificati da interessi generali non frazionabili, trattandosi invece, nella specie, di interessi locali, attinenti alla tutela delle acque appartenenti al demanio provinciale.
Impostati in questi termini, i ricorsi e le conseguenti domande di annullamento parziale del decreto sono ammissibili.
3. Nel merito, peraltro, non sono fondati. Le ricorrenti muovono da due premesse che non possono essere condivise. La prima è data da una lettura non corretta dell'art. 4 ult. comma l. n. 319 del 1976, nel testo sostituito dalla l. n. 650 del 1979, il quale dispone che « restano ferme le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ». In base a questa norma il riferimento dell'art. 10 d. l. n. 667 del 1985 soltanto alle Regioni viene interpretato nel senso che le Province autonome « non sono sottoposte ai poteri di valutazione e di decisione, in ordine alle attività di loro competenza e al relativo finanziamento, riconosciuti dall'art. 10 all'Amministrazione statale ». Alle Province autonome dovrebbe essere riservato un «trattamento differenziato, necessario per una corretta applicazione delle disposizioni legislative succitate».
Alla stregua di una simile interpretazione è arduo comprendere perché ai detti poteri dell'Amministrazione statale l'art. 10 non sottragga anche le Regioni a statuto speciale diverse dal Trentino-Alto Adige, le quali potrebbero avanzare i medesimi titoli vantati dalle ricorrenti. Pure ad esse, infatti, i rispettivi statuti attribuiscono le competenze (primarie e ripartite) di cui le sole Province autonome di Trento e di Bolzano lamentano la violazione (cfr. st. Sic., art. 14, lett.
a, f, i;
17, lett.
b;
st. Sar., artt. 3, lett.
d, f, l;
4, lett.
i;
st. V. d'A., artt. 2, lett.
d, g;
3, lett.
d, l;
st. Fr. V.G., artt. 4, nn. 2, 9, 12; 5, nn. 14, 15, 16, 22). In particolare, tutte, non diversamente dalle Province autonome, hanno competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, nella quale propriamente, e soltanto in essa, rientrano i provvedimenti contro l'inquinamento idrico analogamente a quanto statuito da questa Corte per l'inquinamento atmosferico (sent. n. 154 del 1977).
Come si argomenta dal comma 1 dell'art. 4 l. n. 319 del 1976, applicando il canone della totalità ermeneutica, l'intenzione sottesa all'ultimo comma non è quella di riservare una posizione speciale alle sole Province autonome di Trento o di Bolzano, trascurando le analoghe attribuzioni delle quattro Regioni a statuto speciale testé ricordate, bensì quella di escludere che le competenze specifiche assegnate alle Regioni dal comma 1 possano intendersi conferite anche alla Regione Trentino-Alto Adige in contrasto con le competenze riservate dallo statuto di questa Regione alle due Province autonome in materia di acque. Che tale sia il senso della norma è confermato dal confronto del nuovo testo, tecnicamente più appropriato, col testo precedente.
Così interpretato, l'art. 4 ult. comma l. n. 319 del 1976 non fornisce alcun argomento per attribuire alla mancata menzione delle Province autonome nell'art. 10 d. l. n. 667 del 1985 un valore significativo della volontà di sottrarle all'applicazione dei criteri e delle procedure per l'erogazione del contributo statale previsti dal comma 5 del medesimo art. 10. Al contrario, considerato il richiamo in questa disposizione delle finalità della l. n. 319 del 1976, alla cui attuazione concorrono gli « enti territoriali » previsti nel titolo II, trova conforto l'interpretazione accolta dal decreto impugnato (punto 1), che ha inteso la parola « Regioni » nell'art. 10 d. l. n. 667 del 1985 come riferita a tutti gli enti territoriali di cui all'art. 4 l. n. 319, e quindi inclusiva anche delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto investite, nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, delle competenze che nella materia
de qua
sono attribuite alle altre Regioni a statuto speciale. Tale interpretazione è convalidata dall'art. 9 comma 1, l. n. 349 del 1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente.
Pertanto, il primo motivo dei ricorsi in esame, sopra enucleato al n. 2
sub a),
risulta privo di consistenza.
4. A sostegno della pretesa che sia « attribuita direttamente alla Provincia la quota di sua competenza della spesa complessiva stanziata dall'art. 5 comma 6 l. finanziaria 1987, in modo da consentirle di determinarsi autonomamente in ordine alla programmazione, al finanziamento e alla realizzazione degli interventi », il secondo motivo di impugnazione sopra indicato al n. 2
sub b),
fa leva, anziché sulla lettera dell'art. 10 d. l. n. 667 del 1985, sui princìpi regolatori della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni e delle Province autonome da parte dello Stato, princìpi enunciati da questa Corte con le sentt. n. 150 del 1982 e n. 340 del 1983.
Ma anche la premessa da cui prende le mosse questo motivo non può essere condivisa. Come rivela l'ulteriore riferimento dei ricorsi all'art. 78 stat. Trentino-Alto Adige, concernente le modalità di finanziamento delle Province autonome, tale premessa è attinta a una interpretazione dell'art. 5 comma 6, l. finanziaria per il 1987, per l'attuazione del quale è stato emanata il decreto impugnato, come norma di natura analoga a quella di cui al comma 3 dell'art. 10 d. l. n. 667 del 1985, cioè come norma incrementativa delle risorse dei bilanci regionali o provinciali.
Al contrario, mentre l'art. 10 comma 3, con riferimento all'anno 1985 già trascorso, stanziava un fondo di 10 miliardi per l'erogazione di contributi statali alle spese « sostenute » dalle Regioni per il finanziamento di programmi finalizzati al contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione nel quadro delle finalità previste dalla l. n. 319 del 1976 (cioè di contributi a consuntivo), invece il fondo straordinario di 23 miliardi stanziato dall'art. 5 comma 6, l. finanziaria per il 1987, del quale soltanto qui si discute, è destinato a finanziare programmi regionali o provinciali da realizzare. Coerentemente con questo scopo, argomentabile dalla natura della legge in cui la norma è inserita, il decreto ministeriale di attuazione esclude al punto 8 l'ammissibilità di « richieste di finanziamento relative a indagini e interventi già realizzati o comunque già affidati in esecuzione ». Si tratta, cioè, di una norma « promozionale » (o premiale), che utilizza la forma di incentivo costituita dalla concessione di un contributo finanziario per indurre le Regioni e le Province autonome a sottoporre i loro programmi (o almeno parte di essi) relativi all'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri a una valutazione preventiva e a controlli in fase di realizzazione da parte dell'organo centrale preposto al risanamento dell'ambiente, allo scopo di coordinarli « in un quadro organico » come vuole l'art. 1 comma 2 l. n. 349 del 1986, e in questo quadro graduare i bisogni di sostegno finanziario da parte dello Stato.
Né si può dire che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome siano poste nell'alternativa di rinunciare a chiedere il contributo statale o accettare una menomazione della loro autonomia in ordine alle competenze previste dai rispettivi statuti in materia di acque. Il fondo stanziato dalla legge finanziaria per il 1987 è mezzo di adempimento delle « funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni » attribuite al Governo centrale dall'art. 9 comma 1 l. n. 349 del 1986, in conformità dell'art. 2, lett.
a)
l. n. 369 del 1976. La riserva delle « attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza » fa salva la loro autonomia per quanto riguarda la scelta degli interventi nella cornice delle rispettive programmazioni regionali o provinciali, ma non esclude che, ove sia chiesto il finanziamento dello Stato per gli interventi programmati, anche tali enti territoriali siano soggetti alle dette funzioni, in quanto attinenti « a esigenze di carattere unitario » connesse con l'interesse generale indivisibile a una politica organica di risanamento dell'ambiente, necessaria per la realizzazione dei valori costituzionali sanciti dagli artt. 9 comma 2 e 32 Cost. (cfr. Corte cost. n. 177 del 1986).
Queste considerazioni dimostrano non solo l'infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione del decreto ministeriale, ma altresì l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d. l. n. 667 del 1985, conv. l. n. 7 del 1986, prospettata in subordine dalle ricorrenti ai fini di un eventuale incidente di costituzionalità sollevato d'ufficio da questa Corte davanti a se medesima.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato assoggettare alla disciplina di cui al d. Ministro dell'ambiente 27 febbraio 1987 n. 116 (« Modalità e criteri peri finanziamenti in relazione all'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri di cui al comma 6 dell'art. 5 l. 22 dicembre 1986 n. 910 ») anche le istanze di finanziamento proposte dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
b) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2015, n. 12
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 21 del 16.01.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 27.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 28.10.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 319 del 04.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 15.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 25.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 23.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17
26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
1975
1974
1973
1972
17/04/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12
25/10/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1972, n. 29
31/08/1972 - Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
11/03/1972 - Legge 11 marzo 1972, n. 118
11/01/1972 - Legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1
16/06/1972 - Legge provinciale 16 giugno 1972, n. 10
26/06/1972 - Legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972 , n. 13
11/07/1972 - Legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14
20/08/1972 - Legge provinciale20 agosto 1972, n. 15
10/08/1972 - Legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16
16/08/1972 - Legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17
30/08/1972 - Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18
20/04/1972 - Legge provinciale 20 aprile 1972, n. 19
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 2
14/06/1972 - Legge provinciale 14 giugno 1972, n. 20
26/08/1972 - Legge provinciale 26 agosto 1972, n. 21
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22
27/08/1972 - Legge provinciale 27 agosto 1972, n. 23
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 27
29/08/1972 - LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
08/07/1972 - Legge provinciale 8 luglio 1972, n. 29
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3
01/11/1972 - Legge provinciale 1 novembre 1972, n. 30
30/09/1972 - Legge provinciale 30 settembre 1972, n. 31
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 33
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 35
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 38
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 39
21/02/1972 - LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
30/12/1972 - Legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 40
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 41
28/12/1972 - Legge provinciale 28 dicembre 1972, n. 42
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 43
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 44
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46
23/12/1972 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
18/03/1972 - Legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5
08/04/1972 - Legge provinciale 8 aprile 1972, n. 6
22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 7
22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 8
29/04/1972 - Legge provinciale 29 aprile 1972, n. 9
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1948
1946