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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Attuazione di direttiva comunitaria in materia di qualità delle acque potabili
Attendere, processo in corso!
Sentenza (10 marzo) 17 marzo 1988, n. 306; Pres. Saja - Red. Corasaniti
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 3 settembre 1982 la Provincia autonoma di Trento ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 3 luglio 1982 n. 515, nel suo complesso, ed in particolare degli artt. 2, 3, 8 comma 1, e 9 dello stesso, per violazione degli artt. 8, nn. 6, 17 e 24, 9, nn. 9 e 10, 14, 16 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76 Cost.
Il decreto impugnato, emanato in base alla delega conferita dalla l. 9 febbraio 1982 n. 42, detta norme volte ad attuare la direttiva CEE n. 75/ 440 del 16 giugno 1985 in materia di acqua potabile.
Il decreto nel suo complesso, in particolare con le disposizioni degli artt. 2, 3, 8 comma 1, e 9, sarebbe lesivo della competenza legislativa ed amministrativa concorrente della Provincia in materia di « utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico » (art. 9, n. 9, st. e art. 1 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, recante norme di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
Inoltre, per quel che concerne il demanio idrico passato in proprietà alle Province (art. 68 st. e art. 8, lett. e), d.P.R. 20 gennaio 1979 n. 115), il decreto impugnato interferisce con la competenza legislativa ed amministrativa primaria della Provincia (art. 5 d.P.R. 22 marzo 1979 n. 381) per le attribuzioni concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento; ciò tanto più in quanto l'art. 14 st. prevede un piano generale di utilizzazione delle acque da elaborare d'intesa tra rappresentanti della Provincia e dello Stato.
Ed ancora, a giudizio della Provincia ricorrente, il decreto impugnato interferisce con la competenza legislativa ed amministrativa esclusiva statutariamente attribuite alla Provincia in materia di « tutela del paesaggio », di « viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale » e di « opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria » (art. 8, nn. 6, 17 e 24 st.).
Infine, il decreto impugnato sarebbe illegittimo in quanto la normativa sull'acqua potabile, essendo finalizzata alla prevenzione delle malattie causate dall'acqua cattiva, incide sulla materia della sanità, attribuita alla competenza concorrente della Provincia (art. 9, n. 10 st. e art. 8 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474, che assegna alla Provincia competenza legislativa in ordine alla « profilassi delle malattie infettive o diffusive per le quali sia imposta la vaccinazione obbligatoria »).
La Provincia ricorrente osserva, infatti, che il decreto delegato che pure, ai sensi dell'art. 3 comma 2 l. delega 9 febbraio 1982 n. 42, avrebbe dovuto mantenere ferme le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome lede le competenze statutariamente attribuite alle Province in quanto:
a)
attribuisce allo Stato funzioni che competono alle Province (artt. 2, 8 comma 2, e 9; l'art. 3, poi, elenca i compiti attribuiti alla Provincia, escludendone, peraltro, alcuni di grande rilevanza, mentre in materia la Provincia è titolare di una competenza amministrativa totale);
b)
autorizza l'emanazione di disposizioni tecniche dettagliate delle quali nella direttiva CEE non vi è traccia (art. 9);
c) viola il criterio direttivo contenuto nella legge di delega secondo cui le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dovevano rimanere ferme.
Né i suddetti profili di legittimità costituzionale possono essere esclusi, ad avviso della Provincia ricorrente, per il fatto che il decreto impugnato attua una direttiva comunitaria, in quanto, secondo i princìpi affermati dalla Corte in materia (sent. n. 81 del 1979), l'attuazione in via legislativa delle direttive comunitarie non prescinde dall'osservanza dei fondamentali princìpi dell'autonomia e del decentramento.
Il decreto impugnato, si osserva, tratta le Province autonome alla stregua delle Regioni ordinarie pur se per queste ultime vengono, in materia di attuazione di direttive CEE, norme particolari non applicabili alle Province autonome, dovendosi queste ultime attenere solo alle prescrizioni dettate dallo statuto speciale. D'altra parte, la pretesa dello Stato che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non possano conformarsi alle direttive CEE indipendentemente da una legge statale di attuazione e debbano rispettare di tale legge le norme di principio o addirittura disposizioni di dettaglio difformi dalla direttiva, è priva di fondamento.
La Provincia ricorrente, infine, prospetta un profilo di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la legge di delega prevedeva l'attuazione delle direttive nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.
2. Identiche censure sono rivolte al d.P.R. 3 luglio 1982 n. 515, nel suo complesso, ed in particolare agli artt. 2, 3, 8 comma 1, e 9 dello stesso, dalla Provincia di Bolzano, in riferimento alle medesime disposizioni statutarie.
3. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.
L'Avvocatura contesta, in primo luogo, il riferimento fatto dalle Province ricorrenti alle competenze in materia di paesaggio ed opere idrauliche, in quanto il decreto impugnato non riguarda in alcun modo la tutela paesistica o il pubblico interesse al buon regime delle acque, al quale provvedono le opere idrauliche. Parimenti non pertinente è, a giudizio dell'Avvocatura, il riferimento alle competenze in materia di utilizzazione delle acque e di acquedotti, in quanto la disciplina posta dal decreto impugnato (art. 1) non interferisce con la disciplina ed i poteri, di competenza provinciale, che stabiliscono l'uso delle acque.
La destinazione di un corpo idrico all'approvvigionamento di acqua potabile decisa dalle competenti autorità è assunta a presupposto della disciplina del decreto impugnato, che è soltanto volto a provvedere alla classificazione delle acque a tale utilizzazione destinate secondo determinati requisiti di qualità.
Il decreto impugnato, in sostanza, prevede solo un piano generale di risanamento delle acque destinate alla potabilizzazione, che è cosa diversa dalla pianificazione delle scelte circa l'uso delle acque prevista dall'art. 14 comma 3 st. T.A.A.
Non pertinente è poi, ad avviso dell'Avvocatura, il riferimento alla competenza provinciale in materia di acquedotti, in quanto il decreto impugnato non concerne la realizzazione di opere pubbliche di tal genere, ma controlli ed interventi esclusivamente riconducibili alla materia « sanità ed igiene ».
Così delimitata la materia alla quale la normativa impugnata è riferibile, l'Avvocatura osserva che le deduzioni delle Province ricorrenti concernono la difformità del ruolo riservato da questa normativa alle Province rispetto a quello loro riservato dalla l. n. 352 del 1976. Ma trattasi di rilievi non condivisibili in quanto, nel caso di specie, la competenza legislativa ed amministrativa delle ricorrenti è concorrente e non esclusiva, e come tale soggetta a princìpi della legislazione statale al pari delle Regioni a statuto ordinario. Inoltre la direttiva CEE che il decreto impugnato è volto ad attuare presenta profili di particolare rigidità che rendono solo teorico il riferimento fatto dalle Province, sulla base della giurisprudenza costituzionale, alla libertà nella scelta dei mezzi per il perseguimento di un certo obiettivo.
Il decreto impugnato, d'altronde, coinvolge profili della materia Sanitaria che sono riservati alla competenza statale. Ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 474 del 1975, infatti, sono di competenza statale le funzioni inerenti agli aspetti igienico-sanitari della produzione di sostanze alimentari e bevande, tra le quali, certamente, vanno ricomprese le acque destinate ad uso potabile.
Considerato in diritto:
1. Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato il d.P.R. 3 luglio 1982 n. 515 (Attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile), nel suo complesso, e specificamente gli artt. 2, 3, 8 comma 2, e 9 dello stesso decreto, per violazione degli artt. 8, nn. 6, 17 e 24, 9, nn. 9 e 10, 14, 16 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione.
I due giudizi, per l'identità della normativa impugnata e dei parametri invocati, si prestano ad essere riuniti e definiti con unica decisione.
2. Il d.P.R, n. 515 del 1982 è stato emanato in base alla l. di delega 9 febbraio 1982 n. 42, per attuare la direttiva CEE n. 75/440 in materia di qualità delle acque potabili, direttiva la cui dichiarata finalità è quella di « fissare in comune » i requisiti qualitativi minimi per le acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili in ragione della necessità di tutelare la salute umana.
Muovendosi in tale specifico e ben definito àmbito, il decreto impugnato ha per oggetto i requisiti di qualità delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione (art. 1); dispone la suddivisione delle acque in tre categorie (Al, A2 e A3) qualitativamente decrescenti, alle quali corrispondono, per le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, determinati valori-limite, suscettivi di deroghe in casi particolari, purché da queste non derivi danno per la salute pubblica (artt. 4 e 5); prevede distinti trattamenti di potabilizzazione delle acque di intensità proporzionata al livello qualitativo della categoria di appartenenza (art. 4); riserva allo Stato l'approvazione di nuove utilizzazioni di acque di qualità inferiore alla categoria A3 (art. 8); assegna al Ministro della sanità l'emanazione delle disposizioni tecniche di rilevamento e analisi (art. 9); ripartisce tra Stato e Regioni le funzioni amministrative in materia (artt. 2 e 3).
3. Avuto riguardo all'obbiettivo conseguito dalla direttiva CEE (tutela della salute umana) ed alla conseguenziale sfera di operatività del d.P.R. n. 515 del 1982, ristretta alla classificazione e al trattamento delle acque per esigenze di ordine igienico-sanitario, del tutto incongruo appare il riferimento, operato dalle Province ricorrenti, alle rispettive competenze esclusive in tema di « tutela del paesaggio », di « viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale » e di « opere idrauliche » (art. 8, nn. 6, 17 e 24 st.). Infatti, la normativa censurata non interferisce in alcun modo sulla realizzazione di opere pubbliche attinenti alla distribuzione delle acque (acquedotti) o di altre opere concernenti il buon regime dei corsi d'acqua per esigenze di sicurezza, né prevede interventi che possano riflettersi sull'assetto del paesaggio. Né la normativa in questione prevede interventi di difesa delle acque dall'inquinamento al di fuori delle specifiche esigenze della potabilità, sicché è incongruo anche il riferimento all'art. 5 d.P.R. n. 381 del 1974, recante norme di attuazione dello statuto in materia urbanistica e di opere pubbliche.
4. L'indagine va pertanto limitata alla dedotta violazione delle competenze, di tipo concorrente, delle Province concernenti le materie dell'« igiene e sanità » (art. 9, n. 9, st.) e della « utilizzazione delle acque pubbliche » (art. 9, n. 10 dello Statuto stesso), questa, peraltro, toccata dalla normativa impugnata in stretta connessione con le specifiche esigenze della potabilità e quindi con la materia dell'igiene e sanità.
Al riguardo deve anzitutto osservarsi che, venendo in esame competenze non primarie delle Province, le stesse subiscono non soltanto il limite del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato fra i quali devono ritenersi compresi, a tale effetto, quelli comunitari ma anche quello dei princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 st. ).
Ora, poiché, come or ora rilevato, il decreto n. 515 del 1982 concerne la regolamentazione delle acque potabili quale bene essenziale per l'alimentazione umana, come tale meritevole di particolari cautele sotto il profilo igienico-sanitario, non vi è dubbio che il decreto, nel fissare i requisiti minimi di qualità delle acque potabili, attua non soltanto la direttiva CEE, ma anche il principio fissato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art. 4 l. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario. Tale principio ha per oggetto l'uniformità di condizioni e garanzie di salute nell'intero territorio della Repubblica, e prevede, a tal fine, l'emanazione, mediante legge dello Stato, di norme di coordinamento dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale, ed inoltre l'emanazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di misure di coordinamento volte a fissare ed a rivedere periodicamente i limiti di tollerabilità relativi alla concentrazione di fattori inquinanti e alla esposizione ai medesimi. Il decreto impugnato costituisce, per un verso, normativa di attuazione di obblighi comunitari e, per altro verso, atto di coordinamento mediante legge in materia di igiene e sanità, ed anzi, sotto questo secondo profilo, realizza una ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta dall'art. 4 l. n. 833 del 1978, in ragione dello strumento adottato (la legge in luogo dell'atto amministrativo).
Infondatamente, pertanto, le Province ricorrenti ritengono invasa la propria competenza concorrente in tema di « igiene e sanità », che, al contrario, la normativa impugnata limita legittimamente.
Quanto alla disposizione (art. 9) che assegna allo Stato la determinazione delle norme tecniche di rilevamento ed analisi, essa si pone in stretta correlazione con il suindicato principio di uniformità risultante dall'art. 4 l. n. 833 del 1978, poiché solo l'uniformità metodiche di indagine può condurre ad uniformità di risultati e quindi ad assicurare la omogeneità di condizioni igienico-sanitarie.
Nè può ritenersi lesiva della competenza provinciale in tema di « utilizzazione delle acque pubbliche » la disposizione (art. 8 comma 1) che subordina all'approvazione dello Stato le nuove utilizzazioni di acque con caratteristiche inferiori a quelle minimali (proprie della categoria A3), poiché anche in tale evenienza viene in risalto una specifica esigenza di salute pubblica, da valutare secondo criteri di tendenziale uniformità di livello di condizioni igienico-sanitarie (al di fuori, quindi, degli obbiettivi programmatori del piano generale di utilizzazione delle acque di cui all'art. 14 comma 3 st.).
Infine, quanto al censurato riparto di funzioni tra Stato e Province (artt. 2 e 3), sarà sufficiente notare come le funzioni attribuite allo Stato siano strettamente correlate all'attuazione necessariamente unitaria del più volte richiamato principio dell'uniformità delle condizioni di salute sull'intero territorio (predisposizione di criteri e metodiche di rilevamento; redazione del piano generale di risanamento delle acque destinate alla potabilizzazione; modifica e adeguamento dei valori limite), nonché funzioni di indirizzo e coordinamento rese indispensabili da esigenze inerenti all'osservanza della direttiva comunitaria (impegno degli Stati a migliorare, entro dieci anni, la qualità delle acque), sicché nessuna invasività è prospettabile.
5. Del pari infondata si palesa la dedotta violazione dell'art. 76 Cost., per asserita inosservanza del criterio della salvezza delle competenze delle Province autonome fissato dalla legge di delega (art. 3 comma 2), in quanto il decreto, per quanto sopra esposto, non ha deviato dal criterio stesso.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 3 luglio 1982 n. 515 (Attuazione della direttiva CEE n. 757440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili) nel suo complesso e degli artt. 2, 3, 8 comma 2, e 9 dello stesso decreto, sollevate dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 8, nn. 6, 17 e 24, 9, nn. 9 e 10, 14, 16 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, e relative norme di attuazione dello statuto, nonché dell'art. 76 Cost.
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II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
a) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1
Art. 1-3.
Art. 4
Art. 5-6.
Art. 7 (Centri di degenza)
Art. 8 (Subdelega di funzioni)
Art. 9-12.
Art. 13
Art. 14
Art. 15-18.
Art. 19
Art. 20 (Norme integrative)
Art. 21
Art. 22
b) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 33 —
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
A Disciplina del commercio
B Provvidenze per il commercio ed i servizi
a) LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 15
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1990, n. 3758
Art. 0
Tabelle merceologiche per il commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante e per il commercio all'ingrosso valide per la Provincia di Bolzano
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 2052
C C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
a) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
d) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
s) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
w) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
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XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
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Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
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Sentenze T.A.R.
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05/04/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 102 del 05.04.1984
04/05/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 04.05.1984
25/07/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 219 del 25.07.1984
30/07/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 231 del 30.07.1984
05/11/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 05.11.1984
19/12/1984 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 297 del 19.12.1984
05/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1984, n. 1
19/04/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1984, n. 10
24/05/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 maggio 1984, n. 11
13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 12
13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 13
14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 14
14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 15
25/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16
11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17
11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 18
02/08/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1984, n. 19
16/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1984, n. 2
20/08/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 agosto 1984, n. 20
27/09/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 settembre 1984, n. 21
10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 22
10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 23
19/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1984, n. 24
27/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 1984, n. 25
19/12/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1984, n. 26
30/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1984, n. 3
15/02/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1984, n. 4
12/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 marzo 1984, n. 5
14/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 marzo 1984, n. 6
15/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1984, n. 7
26/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1984, n. 8
13/04/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1984, n. 9
10/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217
06/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
05/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1
17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 10
31/08/1984 - Legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11
22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12
22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 13
24/10/1984 - Legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14
14/11/1984 - LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
14/11/1984 - Legge provinciale 14 novembre 1984, n. 16
20/11/1984 - Legge provinciale 20 novembre 1984, n. 17
22/11/1984 - Legge provinciale 22 novembre 1984, n. 18
12/12/1984 - Legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19
20/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
25/01/1984 - Legge provinciale 25 gennaio 1984, n. 3
26/06/1984 - Legge provinciale 26 giugno 1984, n. 4
27/07/1984 - Legge provinciale 27 luglio 1984, n. 5
07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 6
07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7
17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8
17/08/1984 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
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1979
1978
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14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17
26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
1975
1974
1973
1972
17/04/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12
25/10/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1972, n. 29
31/08/1972 - Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
11/03/1972 - Legge 11 marzo 1972, n. 118
11/01/1972 - Legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1
16/06/1972 - Legge provinciale 16 giugno 1972, n. 10
26/06/1972 - Legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12
28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972 , n. 13
11/07/1972 - Legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14
20/08/1972 - Legge provinciale20 agosto 1972, n. 15
10/08/1972 - Legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16
16/08/1972 - Legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17
30/08/1972 - Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18
20/04/1972 - Legge provinciale 20 aprile 1972, n. 19
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 2
14/06/1972 - Legge provinciale 14 giugno 1972, n. 20
26/08/1972 - Legge provinciale 26 agosto 1972, n. 21
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22
27/08/1972 - Legge provinciale 27 agosto 1972, n. 23
29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26
06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 27
29/08/1972 - LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
08/07/1972 - Legge provinciale 8 luglio 1972, n. 29
24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3
01/11/1972 - Legge provinciale 1 novembre 1972, n. 30
30/09/1972 - Legge provinciale 30 settembre 1972, n. 31
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 33
03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 35
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37
06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 38
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 39
21/02/1972 - LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
30/12/1972 - Legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 40
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 41
28/12/1972 - Legge provinciale 28 dicembre 1972, n. 42
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 43
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 44
18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45
22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46
23/12/1972 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
18/03/1972 - Legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5
08/04/1972 - Legge provinciale 8 aprile 1972, n. 6
22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 7
22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 8
29/04/1972 - Legge provinciale 29 aprile 1972, n. 9
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