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In vigore al: 30/06/2015

z) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1 1)
Approvazione statuto Istituto Pedagogico per il gruppo linguistico italiano

1)

Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.

TITOLO I
Istituzione e compiti

Art. 1 (Istituzione)

(1) L'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per il gruppo linguistico italiano, istituito con L.P. 30 giugno 1987, n. 132), è un ente di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa. Esso è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

L'Istituto ha sede in Bolzano.

(2) Le attività dell'Istituto possono articolarsi nell'ambito del territorio provinciale in sedi proprie o presso uffici provinciali o istituzioni scolastiche già esistenti.

2)

Riportata al n. XXXV - C/t.

Art. 2 (Compiti)

(1) Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale istitutiva l'Istituto ha il compito di:

  • a)  raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
  • b)  condurre studi e ricerche di carattere educativo;
  • c)  formulare proposte per la produzione, l' adozione e l'utilizzazione di sussidi didattici e audiovisivi e di attrezzature elettroniche, tenuto conto dei programmi didattici in vigore;
  • d)  elaborare progetti ed esprimere pareri per l' aggiornamento dei programmi di insegnamento dei diversi ordini e gradi scolastici, anche su richiesta del competente Assessore alla pubblica istruzione o del Sovrintendente scolastico;
  • e)  programmare, organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente nonché fornire consulenza e assistenza didattico-scientifica alle scuole, agli enti ed associazioni organizzatori di corsi, su loro richiesta;
  • f)  promuovere ed assistere l' attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
  • g)  fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all' attuazione delle relative iniziative;
  • h)  rendere pubbliche le proprie attività di maggior significato nei campi della ricerca, della sperimentazione e dell' aggiornamento mediante opportune forme di documentazione.

(2) L'Istituto altresì cura e promuove lo scambio di esperienze ed i contatti e la collaborazione con analoghi Istituti provinciali e con altre istituzioni affini nazionali ed estere.

(3) All'Istituto possono essere affidati altri compiti conformi a suoi fini istituzionali dal Ministro della Pubblica Istruzione per il tramite della Provincia Autonoma di Bolzano, dall'Assessore provinciale competente per la pubblica istruzione o dal Sovrintendente scolastico.

TITOLO II
Organi

Art. 3

(1) Ai Sensi della legge istitutiva gli organi dell'Istituto, nominati con la procedura indicata all'articolo 5 della medesima legge provinciale, sono:

  • a)  il Consiglio direttivo;
  • b)  il Presidente;
  • c)  il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 (Consiglio direttivo)

(1) Il Consiglio direttivo è costituito da 15 membri, che, ai sensi delle norme contenute nell'articolo 5 della legge provinciale istitutiva, rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermati, di norma, una sola volta.

(2) Il Consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni, ai sensi della legge istitutiva:

  • a)  elegge il presidente a maggioranza degli aventi diritto tra i propri componenti nella prima seduta;
  • b)  approva lo statuto e le sue modifiche a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
  • c)  conferisce l' incarico del direttore, secondo le modalità indicate all'articolo 9 della legge istitutiva, con votazione a maggioranza dei suoi componenti;
  • d)  delibera il piano annuale di attività dell' Istituto indicando anche le relative spese;
  • e)  delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  • f)  delibera l' istituzione di commissioni e designa i responsabili dei servizi e delle commissioni;
  • g)  stabilisce i criteri generali per l' attribuzione di incarichi ad esperti e per la stipula di contratti e convenzioni con università ed altri enti, istituzioni ed imprese ed autorizza il presidente, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge istitutiva, a sottoscrivere gli atti relativi;
  • h)  fissa i gettoni di presenza per i suoi componenti e le indennità al presidente dell' Istituto e ai revisori dei conti, entro i limiti fissati dalla Giunta provinciale, e le eventuali indennità compensative al personale comandato, d'intesa con la Giunta provinciale;
  • i)  delibera ogni ulteriore provvedimento necessario al funzionamento dell' Istituto.

(3) Il Consiglio direttivo inoltre:

  • a)  chiede al Ministero della pubblica istruzione il comando del personale previsto, secondo le modalità di reclutamento fissate con la legge provinciale istitutiva e con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
  • b)  può chiedere al Ministro della pubblica istruzione tramite il Sovrintendente scolastico la collaborazione del personale ispettivo;
  • c)  delibera il regolamento interno e determina i criteri per l' impiego del personale, per l'orario di servizio e per l'amministrazione dell'Istituto;
  • d)  sceglie tra il personale dell' Istituto colui che sostituisce il direttore in caso di assenza o di impedimento;
  • e)  stabilisce i criteri e l' ammontare delle spese che il Presidente è autorizzato annualmente a impegnare a carico di determinati capitoli del bilancio;
  • f)  valuta i risultati delle attività compiute sulla base di relazioni del presidente, del direttore, di responsabili di servizi e di commissioni;
  • g)  può proporre alla Giunta provinciale la dichiarazione di decadenza e la sostituzione di membri del direttivo dimissionari o assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive.

(4) Il presidente convoca il consiglio ordinariamente con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno con un preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria anche telegraficamente con un preavviso di almeno tre giorni.

(5) La riunione è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.

(6) Le deliberazioni sono valide, se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(7) Votazioni a scrutinio segreto hanno luogo quando si tratta di persone e quando viene richiesto da almeno un terzo dei presenti.

(8) Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il direttore. Egli provvede alla redazione del verbale, per la quale può essere coadiuvato da personale amministrativo, sotto la sua responsabilità. Il presidente vigila sulla esatta compilazione dei processi verbali e lì sottoscrive assieme al direttore.

(9) Per i problemi relativi al funzionamento dell'Istituto il presidente si può giovare di una commissione di funzionamento composta dal Presidente stesso, dal vicepresidente, da un componente del direttivo e dal Direttore.

(10) Ai sensi della normativa vigente, i consiglieri, per la partecipazione alle attività connesse con la loro carica, sono esonerati dagli obblighi del servizio scolastico.

Art. 5 (Il Presidente)

(1) Ai sensi della legge istitutiva il presidente esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)  convoca e presiede il Consiglio direttivo dell' Istituto;
  • b)  rappresenta legalmente l' Istituto;
  • c)  adotta i provvedimenti di particolare urgenza che vengono comunque sottoposti al Consiglio direttivo nella sua prima seduta successiva per la ratifica;
  • d)  nomina, fra i membri del Consiglio direttivo, il vicepresidente che lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento;
  • e)  ha facoltà di invitare motivatamente esperti, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

(2) Il presidente inoltre:

  • a)  rappresenta in giudizio l' Istituto su autorizzazione del consiglio direttivo;
  • b)  firma tutti gli atti dell' Istituto, i mandati di pagamento e gli ordini di incasso e stipula contratti e convenzioni in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
  • c)  intrattiene contatti con autorità e con gli esperti, nonché con docenti universitari, con scuole, enti o altre organizzazioni e istituzioni;
  • d)  partecipa alla conferenza nazionale dei presidenti degli IRRSAE;
  • e)  è il responsabile delle pubblicazioni dell' Istituto;
  • f)  su autorizzazione del consiglio direttivo e nei limiti fissati da esso, può assumere direttamente impegni di spesa su determinati capitoli di bilancio;
  • g)  promuove incontri con i presidenti e con altri organismi degli Istituti pedagogici provinciali.

(3) Alla scadenza del suo mandato, in caso di dimissioni o in caso di mozione di sfiducia di due terzi dei consiglieri in carica, il presidente resta in carica per la ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo presidente.

Art. 6 (Collegio dei revisori dei conti)

(1) Ai sensi della legge provinciale istitutiva il collegio dei revisori dei conti:

  • a)  ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell' Istituto, nonché di accertare la regolarità delle scritture e operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa. Dei rilievi mossi il Collegio dei revisori dà comunicazione alla Giunta provinciale;
  • b)  elegge nel proprio seno il Presidente nella prima seduta;
  • c)  presenta alla fine di ogni anno al Consiglio direttivo la relazione sul conto consuntivo con le proprie osservazioni sulla gestione trascorsa.

(2) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale istitutiva il colleggio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dalla Giunta provinciale.

(3) I due membri supplenti sostituiscono i membri effettivi assenti o impediti in ordine di anzianità decrescente.

(4) I membri del collegio dei revisori dei conti sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.

TITOLO III
Articolazione interna

Art. 7

(1) L'Istituto Pedagogico ha una sola sezione che si occupa delle scuole di ogni ordine e grado.

(2) In essa sono istituiti i seguenti servizi:

  • 1)  ricerca, documentazione e informazione pedagogica
  • 2)  aggiornamento
  • 3)  innovazione didattica e sperimentazione.

(3) È istituita una commissione per l'insegnamento della seconda lingua.

(4) Ciascun servizio e la Commissione per l'insegnamento della seconda lingua possono chiedere la collaborazione degli altri servizi per l'attuazione dei programmi assegnati.

Art. 8 (Servizio di ricerca, documentazione e informazione pedagogica)

(1) Il servizio di ricerca pedagogica conduce studi e ricerche di carattere educativo, a sostegno degli altri servizi, ai fini di una maggiore qualificazione della scuola.

(2) Particolare attenzione sarà data all'educazione linguistica ed all'educazione alla convivenza tra diversi gruppi linguistici presenti nel territorio provinciale.

(3) Il servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge istitutiva, raccoglie, mediante oppurtune forme di documentazione, e pubblica le attività dell'Istituto di maggior significato nei campi della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento.

Art. 9 (Uso della biblioteca)

(1) Il servizio di ricerca, documentazione ed informazione pedagogica, di cui all'articolo 8, cura e gestisce la biblioteca dell'istituto.

(2) La biblioteca custodisce, cataloga e rende accessibile al pubblico materiale librario, periodici, altre forme di documentazione scritta e altri media e strumenti elettronici di documentazione.

(3) La biblioteca dell'Istituto pedagogico è accessibile al personale della scuola ed agli studiosi interessati secondo modalità indicate nell'apposito regolamento predisposto dal direttore ed approvato dal consiglio direttivo.

(4) Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge istitutiva, la biblioteca ed i servizi di documentazione attivati presso ciascun Istituto sono accessibili anche agli altri Istituti pedagogici.

(5) L'orario di apertura al pubblico della biblioteca deve tenere conto delle esigenze del personale della scuola.

Art. 10 (Servizio per la sperimentazione scolastica e l'innovazione didattica)

(1) Il servizio per la sperimentazione scolastica promuove e assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione, attua tutte le iniziative ad essa riferentisi previste dalla legge istitutiva all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), f), g), h) e all'articolo 15 e raccoglie per il servizio di ricerca, documentazione e informazione pedagogica la documentazione relativa anche alle valutazioni espresse dai collegi dei docenti.

(2) Il servizio elabora progetti per la creazione e l'utilizzazione dei sussidi didattici e per l'impianto di mezzi audiovisivi ed elettronici e per la loro utilizzazione didattica.

(3) I collegi dei docenti possono chiedere la consulenza del servizio per le sperimentazioni in atto.

(4) Il servizio formula i pareri previsti per l'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Art. 11 (Servizio per l'aggiornamento)

(1) Al servizio di aggiornamento vengono attribuite le competenze contenute nella legge istitutiva all'articolo 2, comma 2, lettera e) e cioè programmare, organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente nonché fornire consulenza e assistenza didattico-scientifica alle scuole, agli enti ed associazioni organizzatori di corsi, su loro richiesta.

(2) Il servizio programma, organizza e attua iniziative di aggiornamento a carattere formativo generale e specificamente professionale per il personale direttivo e docente.

(3) Il servizio predispone ed attua progetti per la formazione dei formatori.

(4) Il servizio offre consulenza alle scuole che lo richiedono, indicando relatori e servizi per l'attuazione di programmi di aggiornamento.

(5) Il servizio predispone la valutazione delle proposte aggiornative elaborate dai collegi docenti e dagli altri soggetti che hanno facoltà di iniziativa in merito.

(6) Il servizio predispone il piano provinciale per l'aggiornamento.

(7) Il servizio esamina, ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 della legge istitutiva, e valuta - per il tramite e nel rispetto delle attribuzioni del personale ispettivo e direttivo delle scuole, - l'attuazione ed i risultati delle iniziative di aggiornamento.

(8) Il servizio si occupa con la collaborazione dei servizi per la sperimentazione e per la ricerca, documentazione e informazione pedagogica dell'utilizzazione e della creazione di sussidi audiovisivi ed elettronici per la formazione e l'aggiornamento anche a distanza degli insegnanti.

Art. 12 (Commissione per l'insegnamento della seconda lingua)

(1) La commissione per l'insegnamento della seconda lingua si occupa di tutto ciò che concerne l'insegnamento della seconda lingua nella scuola; ricerca, aggiornamento, sperimentazione, sussidi didattici.

(2) Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali la commissione può chiedere la collaborazione degli altri servizi, del personale ispettivo e dell'Istituto pedagogico per il gruppo linguistico tedesco.

TITOLO IV
Personale

Art. 13

(1) Ai sensi dell'articolo 10 della legge istitutiva l'istituto provvede all'attuazione dei propri compiti avvalendosi di personale comandato dallo Stato, di esperti, di personale amministrativo provinciale, ed eventualmente di personale comandato delle scuole professionali e materne provinciali.

(2) D'intesa con la Giunta provinciale il Consiglio direttivo può corrispondere al personale comandato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge provinciale istitutiva, un'indennità compensativa in misura adeguata per prestazioni aggiuntive qualificate e in relazione al rispettivo impegno di lavoro.

(3) Il Consiglio direttivo può affidare incarichi ad esperti per lo svolgimento dei compiti indicati all'articolo 10, comma 3 della legge, con l'osservanza dei criteri generali e delle modalità approvate dalla Giunta provinciale.

(4) Anche docenti e personale direttivo ed ispettivo possono assumere questi incarichi ed eseguirli con una libera collaborazione oltre i normali obblighi di servizio.

(5) Ai sensi del D.P.R. del 31 maggio 1974, n. 419, articolo 10, ultimo comma, il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori, facendone richiesta al Ministro della pubblica istruzione tramite il Sovrintendente scolastico.

(6) Per lo svolgimento dei compiti amministrativi l'Istituto dispone del personale assegnato nel numero indicato dalla legge istitutiva.

(7) Detto personale costituisce la segreteria dell'Istituto ed esegue i compiti richiesti per l'amministrazione, la contabilità e in generale per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 14 (Direttore)

(1) Il direttore dirige l'attività dell'Istituto pedagogico e del suo personale e risponde al Consiglio direttivo per l'esecuzione dei programmi previsti delle attività.

(2) In base alla legge istitutiva compete al direttore, tenuto conto delle decisioni del Consiglio direttivo:

  • a)  predisporre gli atti per le sedute del consiglio direttivo e curare l' esecuzione delle delibere di questo;
  • a)  intrattenere i contatti in collaborazione con il presidente, con le autorità e con gli esperti, nonché con docenti universitari, di scuole, di enti o di altre organizzazioni ed istituzioni;
  • c)  coordinare le attività dei servizi e delle commissioni;
  • d)  provvedere ovvero disporre per la gestione amministrativa e contabile dell' Istituto;
  • e)  provvedere ovvero disporre per la documentazione di cui al primo comma lettera h) dell' articolo 2, secondo i criteri elaboratori dal Consiglio direttivo.

(3) Il direttore inoltre:

  • a)  predispone il regolamento interno per l' approvazione del Consiglio direttivo;
  • b)  predispone per l' approvazione del consiglio direttivo il piano annuale delle attività dell'istituto con i responsabili dei servizi e riferisce periodicamente al direttivo sulla loro esecuzione;
  • c)  predispone con il presidente il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo;
  • d)  provvede alle pubblicazioni deliberate dal consiglio direttivo.

Art. 15 (Regolamento interno)

(1) Il regolamento interno, approvato dal consiglio direttivo, regola gli obblighi di servizio di tutto il personale dell'Istituto.

(2) Ai sensi della legge istitutiva l'orario di lavoro settimanale corrisponde a quello dei dipendenti provinciali.

(3) Il Consiglio direttivo determina il limite massimo delle ore straordinarie che può svolgere il personale dell'istituto. Gli straordinari vengono pagati secondo le disposizioni vigenti per il personale provinciale.

(4) Il consiglio direttivo fissa i criteri per l'effettuazione delle trasferte, che vengono retribuite secondo le modalità e le tariffe vigenti per il personale provinciale.

(5) La valutazione del servizio del personale viene stabilita, se necessaria o richiesta, dal consiglio direttivo su proposta del presidente.

TITOLO V
Gestione amministrativo-contabile

Art. 16 (Esercizio finanziario e bilancio)

(1) L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

(2) Il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo vengono presentati alla Giunta provinciale per l'approvazione nei termini stabiliti dall'articolo 16, terzo comma della legge provinciale istitutiva.

Art. 17 (Entrate dell'Istituto)

(1) Ai sensi dell'articolo 17 della legge istitutiva le entrate di bilancio dell'Istituto sono costituite da:

  • a)  il contributo annuo di finanziamento della Provincia;
  • b)  i redditi di eventuali donazioni, lasciti ed altre elargizioni;
  • c)  i contributi di enti pubblici e privati;
  • d)  i redditi derivanti dalla cessione delle pubblicazioni prodotte in proprio dall' Istituto;
  • e)  redditi per servizi prestati dall' Istituto a favore di istituzioni pubbliche e private;
  • f)  qualunque altro introito che consenta all' Istituto il perseguimento delle proprie finalità.

Art. 18 (Esercizio provvisorio)

(1) Qualora il bilancio di previsione dell'Istituto non sia approvato dalla Giunta provinciale prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili, entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

(2) Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Art. 19 (Fondo di riserva)

(1) Nel bilancio di previsione è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva per provvedere alle nuove o maggiori spese che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio.

A carico di detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve essere utilizzato esclusivamente per integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Art. 20 (Servizio di tesoreria)

(1) Il servizio di tesoreria dell'Istituto è espletato dall'Istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Bolzano o da altro istituto di credito convenzionato con l'Istituto Pedagogico alle stesse condizioni o a condizioni migliori.

Art. 21 (Ordini di incasso)

(1) Le entrate dell'Istituto vanno versate direttamente al tesoriere e sono riscontrate mediante ordini di incasso (reversali) a firma del presidente e del direttore o, in assenza di questo, dal funzionario amministrativo da lui delegato.

Art. 22 (Ordini di pagamento)

(1) I pagamenti dell'Istituto sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) a firma del presidente e del direttore o, in assenza di questo, dal funzionario amministrativo delegato.

Art. 23 (Acquisti)

(1) Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale risultino anche i capitoli di imputazione della spesa.

(2) Alla deliberazione debbono essere allegate le offerte di almeno tre ditte interpellate.

(3) Tale obbligo non sussiste nel caso di forniture di beni o servizi prodotti esclusivamente da una ditta o se per dimostrate necessità o per esigenze particolari non possono essere interpellate altre ditte.

Art. 24 (Servizio economato)

(1) In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 23, alle minute spese d'ufficio e alle altre spese, per le quali sussiste l'urgenza o la convenienza di eseguirle direttamente, l'Istituto provvede tramite un fondo concesso in anticipazione dal consiglio direttivo ad un dipendente responsabile, denominato "economo"

(2) L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.

(3) Quando il fondo sia prossimo ad esaurirsi, l'economo presenta il rendiconto delle spese sostenute, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, le quali saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Al termine dell'esercizio, l'economo deve versare al tesoriere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento all'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partire di giro.

(4) Possono essere pagate tramite il fondo di anticipazione anche le spese di cui all'articolo 5, lettera f).

Art. 25 (Inventario)

(1) I beni di proprietà dell'Istituto sono iscritti in un apposito inventario, che va tenuto aggiornato.

(2) Non è consentito il pagamento di fatture relative alla fornitura di beni durevoli, se i beni stessi non sono stati assunti in carico nell'inventario.

Art. 26 (Altre norme applicabili)

(1) Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano per la gestione del bilancio e del patrimonio dell'Istituto, in quanto applicabili, le norme vigenti per la Provincia autonoma di Bolzano.

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ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
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ActionAction19/02/1990 - Deliberazione della giunta provinciale 19 febbraio 1990, n. 866
ActionAction28/09/1990 - Decreto legislativo 28 settembre 1990 n. 284
ActionAction10/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 gennaio 1990, n. 1
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ActionAction10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
ActionAction12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
ActionAction26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
ActionAction06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
ActionAction17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
ActionAction20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17 
ActionAction26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionAction28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
ActionAction07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
ActionAction28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionAction01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
ActionAction24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
ActionAction07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
ActionAction25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionAction03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
ActionAction31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
ActionAction16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
ActionAction11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
ActionAction14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
ActionAction20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
ActionAction07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
ActionAction12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
ActionAction26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
ActionAction16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
ActionAction04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
ActionAction06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
ActionAction08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45 
ActionAction10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionAction25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
ActionAction06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
ActionAction16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
ActionAction13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
ActionAction18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
ActionAction10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionAction30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
ActionAction19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 
ActionAction09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61 
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
ActionAction12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
ActionAction17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
ActionAction17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
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ActionAction17/04/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12
ActionAction25/10/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1972, n. 29
ActionAction31/08/1972 - Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
ActionAction11/03/1972 - Legge 11 marzo 1972, n. 118 
ActionAction11/01/1972 - Legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1
ActionAction16/06/1972 - Legge provinciale 16 giugno 1972, n. 10
ActionAction26/06/1972 - Legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11
ActionAction28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12
ActionAction28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972 , n. 13
ActionAction11/07/1972 - Legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14
ActionAction20/08/1972 - Legge provinciale20 agosto 1972, n. 15 
ActionAction10/08/1972 - Legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16
ActionAction16/08/1972 - Legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17
ActionAction30/08/1972 - Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 
ActionAction20/04/1972 - Legge provinciale 20 aprile 1972, n. 19
ActionAction24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 2
ActionAction14/06/1972 - Legge provinciale 14 giugno 1972, n. 20
ActionAction26/08/1972 - Legge provinciale 26 agosto 1972, n. 21
ActionAction29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22
ActionAction27/08/1972 - Legge provinciale 27 agosto 1972, n. 23
ActionAction29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
ActionAction06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25
ActionAction06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26
ActionAction06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 27
ActionAction29/08/1972 - LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
ActionAction08/07/1972 - Legge provinciale 8 luglio 1972, n. 29
ActionAction24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3
ActionAction01/11/1972 - Legge provinciale 1 novembre 1972, n. 30
ActionAction30/09/1972 - Legge provinciale 30 settembre 1972, n. 31
ActionAction03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32
ActionAction03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 33
ActionAction03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34
ActionAction06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 35
ActionAction06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36
ActionAction06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37
ActionAction06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 38
ActionAction22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 39
ActionAction21/02/1972 - LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionAction30/12/1972 - Legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 40
ActionAction22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 41
ActionAction28/12/1972 - Legge provinciale 28 dicembre 1972, n. 42
ActionAction22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 43
ActionAction18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 44
ActionAction18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45
ActionAction22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46
ActionAction23/12/1972 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
ActionAction18/03/1972 - Legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5
ActionAction08/04/1972 - Legge provinciale 8 aprile 1972, n. 6
ActionAction22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 7
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