(1) Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della medesima, salvo quanto disposto dal comma 2.
(2) Le disposizioni riguardanti la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale, del piano annuale di gestione nonché del conto consuntivo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.