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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 68 (Adeguamento di leggi provinciali)

(1) Ovunque ricorra nella legislazione provinciale il riferimento alla materia della riscossione coattiva, è da intendersi che questa possa essere effettuata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.54)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

54)
L'art. 68 è stato aggiunto dall'art. 24 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.