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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 33 (Subingresso)

(1) Il trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o ramo aziendale di commercio al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche, nonché il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione di carburante, comportano il trasferimento della relativa autorizzazione, salvo il caso di piccole strutture di vendita. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di commercio su aree pubbliche comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa, ferma restando la durata della concessione del posteggio.

(1/bis) È consentito il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda di vendita di giornali, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché l'affidamento in gestione di reparto; nel caso di punto vendita di cui all'articolo 10/bis, comma 4, il trasferimento della gestione o della proprietà, deve riguardare sia la vendita di giornali che quella a cui la stessa è abbinata.48)

(2) La gestione degli impianti di distribuzione di carburante può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni, aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità ai predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori. I contratti di affidamento in uso gratuito tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

(2/bis) Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in alternativa ai contratti di fornitura o di somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione di carburanti. Tali differenti tipologie contrattuali devono essere state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le nuove forme contrattuali possono essere adottate dopo il loro deposito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la loro pubblicizzazione. Esse devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. 49)

(3) Nella comunicazione prevista dalla legge, il subentrante deve attestare il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 3. Questi ultimi sono richiesti solo se l'attività riguarda il settore merceologico alimentare. Egli deve altresì trasmettere copia autentica dell'atto di cessione d'azienda ovvero dell'atto di acquisto del titolo, nel caso di morte del dante causa.

(4) Il subentrante può continuare l'attività a titolo provvisorio a partire dalla data di invio della comunicazione per un periodo massimo di 60 giorni e può comunque iniziare l'attività a partire dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'autorità competente. Il subentrante per causa di morte può continuare l'attività del dante causa o cedere l'azienda senza il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3, per un periodo massimo di dodici mesi.

(5) Nel caso di trasferimento della gestione di un'azienda di commercio al dettaglio entro 30 giorni dalla data di cessazione della medesima, il proprietario deve darne comunicazione all'autorità competente.

48)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 6 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.
49)
L'art. 33, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
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