(1) I Sindaci controllano lo stato di attivazione degli esercizi commerciali al dettaglio ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 23 della legge.
(2) La revoca dell'autorizzazione o la chiusura di una piccola struttura di vendita possono essere disposte anche per singolo settore merceologico e devono essere comunicate entro 30 giorni alla camera di commercio.
(3) Colui che essendo in possesso di autorizzazione amministrativa non stagionale intende sospendere l'attività dell'esercizio di vendita al pubblico, deve darne notizia al comune prima dell'inizio della sospensione stessa. Analoga comunicazione deve essere data al pubblico a mezzo di apposito cartello da esporre sulla porta d'entrata dell'esercizio.