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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 32 (Orari)  delibera sentenza

(1) Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano come regola la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Il comune individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. In questo caso agli esercenti è consentito concordare tra loro l'apertura degli esercizi alimentari assicurando comunque l'approvvigionamento al consumatore e comunicando al comune l'eventuale chiusura.

(2) I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

(3) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

(4) Tutti gli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli appoggiati ad altre attività, devono garantire l'apertura nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, entro la fascia oraria massima e minima determinata dalla Giunta provinciale. Deroghe particolari possono essere concesse dall'assessore provinciale competente per le zone turistiche, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico.

(4/bis) L’apparecchiatura self-service a pagamento anticipato può essere impiegata come modalità di rifornimento anche durante le ore in cui è assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente garantita la presenza di personale o del titolare della licenza di esercizio dell'impianto. 47)

(5) Nei giorni festivi, il sabato pomeriggio, nonché per il servizio notturno deve essere prevista l'apertura di un numero di impianti opportunamente dislocati nella provincia secondo le esigenze dell'utenza ed entro i limiti fissati dalla Giunta provinciale. Gli impianti che rimangono aperti per turno domenicale o festivo hanno la facoltà di effettuare la giornata di riposo il giorno successivo.

(6) Gli impianti ubicati sulle autostrade e sulla superstrada Merano/Bolzano, nonché gli impianti dotati di dispositivi "self-service" con pagamento anticipato, debbono restare aperti ininterrottamente, salvo disposizioni diverse da parte dell'Assessore provinciale competente.

(7) Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatti (GPL) non inseriti in un complesso di distribuzione con altri carburanti sono esonerati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni di chiusura festiva.

(8) I giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio. Nel caso di fiere o mercati che si svolgono di domenica o in altri giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per la durata della fiera o mercato. Se il comune autorizza l'apertura dei negozi nelle giornate domenicali e festive, in tali giornate possono esercitare l'attività anche i commercianti su aree pubbliche.

(9) Le disposizioni in materia di orari delle attività di vendita al dettaglio non si applicano:

  1. alle rivendite di generi di monopolio, di giornali ed agli impianti di distribuzione di carburante;
  2. agli esercizi di vendita al dettaglio interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri;
  3. agli esercizi di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali o a monte di funivie;
  4. ai produttori agricoli singoli autorizzati alla vendita al dettaglio ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
  5. ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per la vendita presso il domicilio del consumatore.
massimeDelibera 19 dicembre 2011, n. 2006 - Indirizzi provinciali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio (art. 20 L.P. n. 7/2000) - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 7 luglio 1997, n. 3173)
47)
L'art. 32, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
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