(1) Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio o di distribuzione di carburanti deve tenere esposta in modo visibile l'autorizzazione amministrativa o copia della comunicazione previste dalla legge per l'esercizio dell'attività.
(2) Le domande di autorizzazione e le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate utilizzando, qualora disponibile, la modulistica predisposta dalla Ripartizione provinciale commercio.
(3) La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle tabelle riservate non soggette nè ad autorizzazione, nè a comunicazione, deve essere svolta con le caratteristiche dell'esercizio despecializzato, su una superficie di vendita non superiore ai limiti previsti per le piccole strutture di vendita di cui all'articolo 4 della legge, fermo restando quanto previsto per i distributori di carburante all'articolo 20, comma 4 del presente regolamento. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio di olio lubrificante deve offrire all'acquirente il servizio di raccolta dell'olio usato, per consentirne lo smaltimento secondo le norme vigenti.52)
(4) Le autorizzazioni rilasciate in base alle previgenti leggi provinciali 24 ottobre 1978, n. 68, e 16 gennaio 1995, n. 2, sono convertite d'ufficio nelle autorizzazioni previste dalla legge, con esclusione di quelle relative a piccole strutture di vendita non appena la Giunta provinciale avrà determinato i settori merceologici previsti dall'articolo 26, comma 1, della legge. Le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante sono comunque convertite in occasione del prossimo collaudo. Le domande in corso di istruttoria alla data di emanazione del presente regolamento sono esaminate ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche.53)
(5) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), e dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, a persone fisiche o a società di persone non aventi rispettivamente la residenza o la sede legale in provincia di Bolzano, decade trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Tale tipo di autorizzazione va richiesto al comune di residenza o della sede legale, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I titolari dell'autorizzazione di cui sopra devono restituire il titolo entro 30 giorni dalla decadenza.
(6) I titolari di autorizzazione rilasciata in base alla previgente legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, per la tabella merceologica VIII, hanno diritto, previa comunicazione alla Provincia, ad ampliare la superficie di vendita fino al limite minimo previsto per le grandi strutture di vendita dall'articolo 6 della legge, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento. Trascorso tale termine, la domanda di ampliamento della superficie di vendita è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge.
(6/bis) A tutti i punti vendita di giornali esclusivi e non esclusivi esistenti in forza del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è rilasciata, d'ufficio, l'autorizzazione prevista dal presente regolamento.54)
(7) È abrogato il decreto del Presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, e successive modifiche, il decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, e successive modifiche e il decreto del Presidente della giunta provinciale 7 novembre 1997, n. 36, e successive modifiche.
(8) È abrogato il comma 5 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche.