(1) Nel presente regolamento le denominazioni "Ripartizione Turismo, commercio e servizi" o "Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio".55)
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.