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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 34 (Sanzioni)

(1) Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento di esecuzione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526, aumentata nei casi di particolare gravità, di recidiva o di reiterazione delle violazioni, nella misura prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge.50)

(2) Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale esse hanno avuto luogo.

(3) L'esercente che svolge l'attività di vendita su una superficie minore di quella autorizzata senza dare notizia al comune dell'entità della superficie utilizzata è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1.

(4) Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 della legge, per esercizio di commercio fuori del territorio previsto dall'autorizzazione si intende anche quello che viene esercitato su un posteggio non assegnato nonché, nel caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, quello che viene esercitato per più di un'ora al giorno sulla stessa area o nelle aree per le quali il Comune abbia disposto il divieto di svolgimento dell'attività. Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono fini di assistenza o di beneficenza. L’esercizio dell’attivitá su una superficie maggiore rispetto a quella del posteggio assegnato é punito con la sanzione amministrativa prevista al comma 1. 51)

(5) Salvo che il fatto costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista al comma 1. Alla stessa sanzione soggiace chi ometta di fornire notizie o dati previsti dal presente regolamento o non adempia alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione.

50)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 57, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
51)
L'art. 34, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29, e successivamente dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 10 febbraio 2011, n. 6.
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