(1) Per garantire l’ampliamento della rete distributiva del gas metano, tutti i nuovi impianti da realizzarsi, anche a seguito di trasferimento, in zone servite dalla rete di gas metano devono prevedere l’erogazione del gas metano. Qualora la zona non sia servita dalla rete di gas metano o in caso di riapertura, sulla medesima area, di un impianto di distribuzione di carburanti, l’impianto deve prevedere, in alternativa al gas metano, l’erogazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di energia elettrica secondo le modalità stabilite dalle direttive provinciali o ancora di altri prodotti a basso impatto ambientale. L’obbligo di erogazione di gas metano, di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di energia elettrica non sussiste nel caso di impianti aventi funzione di pubblica utilità o comunque realizzati in comuni montani o località isolate privi o carenti di impianti di distribuzione di carburante. Le disposizioni di cui sopra hanno carattere transitorio e trovano applicazione per un periodo di due anni dalla data della loro entrata in vigore, salvo proroga da parte della Giunta provinciale. 33)
(2) L'installazione del gas metano è obbligatoria anche per gli impianti delle aree di servizio autostradali servite dalla rete distributiva del gas metano, se si procede alla ristrutturazione complessiva dell'impianto.
(3) Nel caso di comuni o comprensori privi di impianti di distribuzione di gas metano, l'erogazione del prodotto menzionato può essere garantita transitoriamente dall'ente pubblico o dall'azienda a partecipazione pubblica di maggioranza territorialmente competente, che dispone dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto privato interno per l'erogazione del gas metano. Il pubblico servizio di erogazione di gas metano può essere prestato per un periodo massimo di cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; questo vale anche se il comprensorio viene dotato in detto periodo di due impianti.
(4) Per garantire un'adeguata rete distributiva del gas metano, l'autorizzazione all'ampliamento di un impianto esistente con le attrezzature che erogano gas metano può essere rilasciata anche ad operatore diverso da quello titolare dell'impianto, a condizione che l'impianto non venga potenziato con i prodotti benzine e gasolio. È data priorità agli impianti che prevedono attrezzature idonee anche al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.34)