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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 22 (Revoca dell'autorizzazione)  delibera sentenza

(1) L'Assessore provinciale al commercio revoca l'autorizzazione ed ordina la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburanti:

  1. se l'impianto non inizia l'attività entro un anno dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  2. se un impianto già autorizzato non supera con esito positivo il collaudo previsto, ovvero non ottempera alle prescrizioni impartite nel termine stabilito;
  3. se viene sospesa l'attività senza l'autorizzazione prevista dal presente regolamento;
  4. se l'impianto viene modificato senza autorizzazione, nei casi in cui essa è prevista, o viene allo stesso data una destinazione diversa da quella originariamente assegnata;
  5. se l'impianto viene messo in esercizio prima del termine previsto dall'autorizzazione o comunque prima che sia stato effettuato con esito positivo il prescritto collaudo, salvo i casi per i quali è previsto ed è stato concesso l'esercizio provvisorio;
  6. 39)
  7. se in un impianto privato interno vengono meno le condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività.40)
  8. per inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dal presente regolamento, quando la inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza e da turbare la continuità e regolarità dell'attività di distribuzione carburanti;
  9. per motivi di pubblico interesse ed in tal caso il titolare dell'autorizzazione è indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, da determinare mediante stima dell'Ufficio tecnico provinciale, salvo che non ottenga la sostituzione dell'autorizzazione revocata con un'altra;
  10. se gli impianti ubicati nei centri storici che turbano i valori storici, architettonici ed ambientali o che costituiscono grave intralcio o pericolo alla circolazione, come individuati dalle direttive provinciali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), non si trasferiscono in altra zona entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di approvazione delle direttive medesime.

(2) Le autorità competenti possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività degli impianti ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio - tassatività
39)
La lettera f) dell'art. 22 comma 1, è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
40)
La lettera g) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.P. 24 marzo 2007, n. 24.
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