(1) L'Assessore provinciale al commercio revoca l'autorizzazione ed ordina la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburanti:
(2) Le autorità competenti possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività degli impianti ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico.