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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 20/ter (Distributori di carburante ad uso privato interno)

(1) Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese. Si considerano impianti ad uso privato interno anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse.

(2) L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante ad uso privato interno sono autorizzati dall'Assessore provinciale competente. Essi non sono soggetti al collaudo della commissione di cui all'articolo 23. L'attivazione è subordinata all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente attestata da tecnici qualificati incaricati dalla ditta stessa. Verifiche a campione sono effettuate dall'Ufficio provinciale Commercio e servizi d'intesa con l'Ufficio provinciale Prevenzione incendi e l'Ufficio provinciale Tutela acque.

(3) L'autorizzazione è rilasciata, prescindendo dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco automezzi e macchine operatrici dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Si prescinde da tale numero nel caso di mezzi battipista, elicotteri, aeromobili rifornibili con carburanti per aeromobili, natanti e nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato pari ad una unità. Il veicolo avente una capacità di carico inferiore, immatricolato come autocarro, viene considerato pari a mezza unità. Nel caso di imprese che svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, l'autobus con una capienza di almeno 40 posti è considerato pari ad una unità e i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente, pari a mezza unità. Ogni altro automezzo non rientrante nelle categorie menzionate, è considerato pari ad un quarto di unità.

(4) L'autorizzazione per distributori fissi di carburante ad uso privato interno, destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servizio di emergenza, di protezione civile o altro servizio similare, può essere rilasciata anche all'ente pubblico che svolge il servizio. La gestione degli impianti può essere affidata con contratto ad altri soggetti; copia dello stesso è trasmessa alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di distributori privati interni per l'erogazione di gas metano, possono, previo nulla osta da parte della Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio, stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà di detti enti o aziende.

(5) Le imprese che detengono una quota di almeno 30 per cento dell'impresa titolare dell'autorizzazione e le imprese, delle quali l'impresa titolare dell'autorizzazione detiene almeno una quota del 30 per cento, possono rifornire presso tale impianto i propri mezzi, purchè i mezzi abbiano le caratteristiche di cui al presente articolo.

(5/bis) Consorzi costituiti da almeno 20 imprese, delle quali non meno di un terzo appartenga al settore dei trasporti, sono autorizzate all'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato interno presso la sede operativa unitaria del consorzio. Almeno un terzo delle imprese, singolarmente considerato, deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3. Tutti i soci del consorzio possono utilizzare il distributore di carburante ad uso privato interno esclusivamente per il rifornimento del proprio parco automezzi e macchine operatrici. 35)

(6) L'installazione e l'esercizio di piccoli distributori fissi di carburante ad uso privato interno per l'erogazione di gasolio, aventi una capacità massima di tre metri cubi, destinati esclusivamente al rifornimento di macchine operatrici di un'impresa o di mezzi battipista, a prescindere dal loro numero, può avvenire immediatamente dopo la presentazione della denuncia alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio. Alla denuncia va allegata la documentazione attestante l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e ambientali. Si considerano macchine operatrici quelle di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(7) Sono consentiti l'installazione e l'esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante, del tipo autorizzato dal Ministero dell'Interno o altro ente riconosciuto, della capacità massima di metri cubi nove, da parte di enti preposti all'espletamento di un servizio pubblico di emergenza, o per cave, cantieri edili e stradali, in presenza di parco mezzi e macchine operatrici rifornibili prevalentemente solo sul posto. L'installazione e l'esercizio possono essere iniziati immediatamente dopo la presentazione della denuncia dell'attività stessa alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio. Alla denuncia va allegata copia dell'approvazione di tipo di impianto rilasciata dal Ministero dell'Interno.

(8) I titolari e gli esercenti di distributori di carburante ad uso privato interno, sia fissi che mobili, devono osservare le norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Essi devono altresì tenere il registro di carico e scarico e trasmettere alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati nell'anno precedente.

(9) Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

  1. ai distributori di carburante ad uso agricolo per uso proprio, limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta;
  2. ai distributori di carburante ad uso privato interno, situati all'interno delle aree di pertinenza di pubbliche amministrazioni statali;
  3. alla detenzione ed erogazione di carburante mediante distributori mobili di carburante, del tipo autorizzato dal Ministero dell'Interno o da altro ente riconosciuto, per un quantitativo massimo di un metro cubo, se destinato al rifornimento di sole macchine operatrici;
  4. alla detenzione di carburante in serbatoi e contenitori mobili non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti per un quantitativo massimo di un metro cubo, se il carburante è destinato al rifornimento di sole macchine operatrici.36)
35)
L'art. 20/ter, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 17 aprile 2008, n. 18, e poi così modificato dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
36)
L'art. 20/ter è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 24 marzo 2007, n. 24.
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