(1) La votazione per scrutinio segreto avviene mediante consegna delle schede o tramite l'impianto elettronico. Per la votazione mediante schede si applica il disposto dei seguenti commi, mentre le modalità tecniche per l'uso dell'impianto elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza.
(2) Il Presidente dispone che vengano distribuite le schede a ciascun consigliere e che venga effettuato l'appello nominale.
(3) I consiglieri esprimono il voto deponendo nell'urna la scheda in ordine alfabetico in seguito ad appello nominale. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente. La deposizione della scheda bianca equivale all'astensione.
(4) Chiusa la votazione, i membri dell'Ufficio di presidenza contano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.
(5) Nell'ipotesi di irregolarità ed in ogni caso quando il numero dei voti non corrisponda al numero dei votanti, il Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone la ripetizione, ammettendo alla votazione i consiglieri presenti allo scrutinio precedente.
(6) Le schede vanno immediatamente distrutte dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
(7) Se la votazione ha per oggetto l'elezione di persone, sulla scheda dovranno venire scritti i relativi nominativi.