Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Qualora sussistano dubbi in merito all'esito della votazione palese, può esserne richiesta la ripetizione immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
(2) Ove il Presidente dovesse avere dei dubbi anche sul risultato della seconda votazione, si procede alla votazione per appello nominale.