Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.
(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:
(2) L'incompatibilità di cui al comma 1, lettera g) non opera nei confronti dei pediatri che presso le istituzioni ivi indicate svolgono unicamente attività di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale è compatibile l'attività del pediatra di famiglia con quella di continuità assistenziale (333 scelte).
(3) Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o di collettività non può acquisire scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettività stessa.