(1) Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelta cessa:
- a) per compimento del 70° anno di età ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995 n. 549;
- b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all' articolo 13;
- c) per recesso del pediatra da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
- d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell' articolo 4;
- e) per sopravvenuto, accertato e contestato e non regolarizzato entro 60 giorni venir meno dei requisiti minimi di cui all' articolo 22;
- f) per incapacità psico-fisica a svolgere l' attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.
(2) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni, l'accertamento e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni convenute col presente accordo comporta il venir meno del rapporto col Servizio Sanitario provinciale, mediante le procedure previste dall'articolo 13.
(3) Il pediatra che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 150 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'articolo 12.
(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui al punto e) del comma 1, il pediatra può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria provinciale dopo quattro anni dalla cessazione.
(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.