Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Sulle materie non iscritte all'ordine del giorno, il Consiglio non può né discutere nè deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente sulla materia proposta e con facoltà da parte di uno dei proponenti di illustrare la sua richiesta e da parte di un eventuale oppositore di esporre la tesi contraria per la durata di cinque minuti ciascuno.