Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Durante le sedute l'accesso all'aula consiliare è permesso, oltre che ai consiglieri, solo al personale del Consiglio addetto e alle persone espressamente autorizzate dal Presidente.
(2) Il pubblico e i rappresentanti degli organi di informazione possono accedere alle tribune dell'aula consiliare durante le sedute. Le modalità di accesso alle tribune ed eventualmente ai vani adiacenti all'aula consiliare sono disciplinate dal Presidente.
(3) Il Presidente ha facoltà di far allontanare dalle tribune o dai vani adiacenti all'aula consiliare i trasgressori, incaricando in tal senso i commessi, ovvero, in caso di assoluta necessità, le forze dell'ordine.
(4) Nell'aula consiliare e sulle tribune non è consentito l'uso di telefoni cellulari.