Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Di ogni seduta pubblica viene effettuata una registrazione la quale - fintantochè sarà necessario per motivi tecnici - viene successivamente trascritta e stampata. Una copia della registrazione ovvero della trascrizione viene fatta pervenire d'ufficio ad ogni gruppo consiliare. Dietro richiesta, ciascun consigliere può ottenere una copia della registrazione ovvero della trascrizione della stessa.
(2) Le registrazioni ovvero le trascrizioni vanno conservate presso il Consiglio, corredate dell'indice e del relativo processo verbale. Una copia di esse va data in custodia all'amministrazione provinciale.