Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.
(1) Il pediatra di famiglia è tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 2 nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4, o con la dichiarazione di cui al comma successivo.
(2) In ogni caso l'Azienda competente o la Provincia può richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a 15 giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennità di piena disponibilità.
(3) Il pediatra è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'articolo 24, lettera c), della legge n. 730/1983.
(4) In caso di astensione dall'attività assistenziale, in dipendenza di agitazioni sindacali proclamate dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il pediatra è tenuto a dare comunicazione scritta alla Azienda di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.