(1) In Provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è istituita una Commissione Professionale con il compito di:
- - elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di favorire la progettazione e l' utilizzo di sistemi di monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa;
- - individuare le informazioni rilevanti e favorire la progettazione di sistemi informativi per la creazione di sistemi di reporting e banca-dati;
- - definire criteri, standard e indicatori per le procedure di verifica di qualità della pediatria di libera scelta;
- - acquisire dati dai servizi specialistici per l' attuazione delle predette procedure;
- - individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure di VRQ;
- - elaborare e proporre progetti di VRQ;
- - promuovere attività locali di audit, peer review dei pediatri e procedure interdisciplinari di verifica di qualità;
- - offrire alle Aziende supporto tecnico e conoscitivo;
- - promuovere azioni formative sia dei pediatri che interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici;
- - esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualità dell' assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti qualificati;
- - formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da pediatri, di verifica degli standard erogativi;
- - richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Province, alle Regioni e al Ministero della Sanità;
- - raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica e trasmettere alla Azienda di competenza, all' Ordine provinciale dei medici e al Comitato consultivo provinciale;
- - esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati.
(2) La Commissione professionale, costituita con provvedimento della Giunta provinciale, è presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici, o suo delegato ed è composta da 4 medici pediatri o esperti designati dai membri di parte medica del Comitato Consultivo Provinciale, da quattro esperti designati dalla Provincia, e dal presidente del comitato consultivo provinciale e può essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati dalla Commissione stessa.
(3) La Commissione promuove la formazione di commissioni di Aziende, composte da medici pediatri designati dai membri di parte medica della Commissione stessa, da medici dipendenti o esperti designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di attuare localmente iniziative di VRQ.