Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.
(1) I Comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12 e la Commissione di cui all'articolo 15 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso.
(2) La Commissione di cui all'articolo 15 e i Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
(3) In presenza di un numero sufficiente di pediatri convenzionati è incompatibile la nomina contemporanea in più Comitati e Commissioni.
(4) Le spese per le elezioni dei rappresentanti nei Comitati di cui agli articoli 11 e 12 dei pediatri sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi.
(5) Le Aziende provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.