Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Durante la seduta le persone ammesse alle tribune devono mantenere un contegno assolutamente corretto e rimanere in silenzio, astenendosi in modo assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
(2) Il Presidente può fare allontanare immediatamente eventuali disturbatori; a tale scopo può richiedere l'intervento dei commessi, ovvero, in caso di assoluta necessità, delle forze dell'ordine, dopo avere sospeso la seduta.