Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 114, comma 4, su richiesta il Consiglio può decidere con votazione per voto palese l'anticipazione di un punto all'ordine del giorno. È consentita la motivazione della richiesta. Possono parlare un consigliere a favore e uno contro e ciascun intervento non può superare i cinque minuti.