Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Nessun consigliere può parlare senza avere chiesta e ottenuta la parola dal Presidente.
(2) Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste. I consiglieri parlano in piedi, rivolti al Presidente, mentre i membri della Giunta parlano in piedi, rivolti all'assemblea,