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In vigore al: 11/09/2012

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 9 (Diritti sindacali)

(1) A ciascun membro di parte medica convenzionato per la pediatria presente nei Comitati e/o Commissioni previste dal presente accordo, è riconosciuto un rimborso spese omnicomprensivo pari a lire 200.000 per singola seduta.

(2) I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e provinciale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionali, provinciali o comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo della medicina generale ex articolo 8, comma 1, Decreto legislativo 502/1992 concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL.

(3) A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali in riunioni ufficiali con la controparte pubblica provinciale a ciascun membro di parte medica partecipante, designato dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, con un massimo di 10 rappresentanti medici, viene riconosciuto un rimborso spesa omnicomprensivo pari a lire 150.000 per seduta.

(4) Il pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, commi 1 e 3, da parte dell'Azienda che amministra la posizione del medico è effettuato, di norma, entro il mese successivo allo svolgimento delle riunioni stesse e previa comunicazione scritta da parte della provincia.

(5) A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali ad esclusione delle riunioni provinciali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di quattro ore annuali per ogni iscritto.

(6) Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria Azienda il numero delle ore in cui è stato assente per compiti sindacali. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al rappresentante sindacale , sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex articolo 48 della legge n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti ad attività non specialistiche (medicina dei servizi) come prorogato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

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