Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.
(1) La rappresentatività sindacale è attribuita ai sindacati maggiormente rappresentativi.
(2) Sono considerati maggiormente rappresentativi i sindacati di categoria che abbiano un numero di iscritti, risultante dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale non inferiore del 30% delle deleghe complessivamente espresse in ciascuna categoria.
(3) La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
(4) Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.