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In vigore al: 11/09/2012

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 12 (Comitato Consultivo Provinciale)

(1) In sede provinciale è costituito un Comitato composto di:

  • a)  Assessore Provinciale alla Sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)  due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle Aziende nominati dalla Provincia, su designazione dei Direttori generali;
  • c)  tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati.

(2) I rappresentanti dei pediatri, che devono essere iscritti nell'elenco provinciale dei medici pediatri convenzionati vengono eletti dai pediatri iscritti nell'elenco stesso con il sistema previsto per la elezione dei Consigli Direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.

(3) Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri., anche con il sistema di voto postale.

(4) L'Ordine provinciale proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

(5) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

(6) La sede del comitato è presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità.

(7) Il Comitato approva la graduatoria provinciale di cui all'articolo 3.

(8) Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Provincia o dalle Aziende su tutti i provvedimenti inerenti l'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Provincia, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati.

(9) Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo, anche su richiesta del comitato ex articolo 11, per un corretto ricorso d'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti ivi comprese il collegamento con i servizi di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e l'assistenza programmata nei servizi territoriali . Il comitato rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione del presente accordo; cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e di Aziende; esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.

(10) Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attività e comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente accordo.

(11) Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.

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