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1) Per la durata dello stato di emergenza COVID-19 gli ausili protesici, ad eccezione delle forniture straordinarie ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge provinciale del 29 luglio 1992, n. 30, possono essere prescritti anche dal Medico di Medicina Generale, purché nella prescrizione vengano indicati il codice dell’ausilio protesico individuato dalla normativa statale vigente e la motivazione.
2) Per la durata dello stato di emergenza COVID-19 il collaudo degli ausili protesici può essere fatto anche telefonicamente. L’assistito comunicherà in questo modo all’Azienda Sanitaria l’accettazione dell’ausilio protesico concesso.
3) Per tutta la durata dello stato di emergenza COVID-19, si applica la seguente procedura semplificata di concessione di autorizzazione sanitaria all'esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie: salvo già quanto disposto, in tema di accreditamenti, dalla delibera della Giunta provinciale dell’11 agosto 2020, n. 604, tutte quelle strutture sanitarie che abbiano già inoltrato domanda di autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento istituzionale, devono presentare, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi ai procedimenti di accreditamento e di autorizzazione, un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti unitamente a checklist e a tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia Se ritenuto necessario, l’organo competente può provvedere ad un accertamento da remoto.
La medesima procedura si applica, in casi di comprovata necessità e urgenza, anche a quelle strutture che provvedono a presentare domanda di autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento istituzionale entro la fine dello stato di emergenza.
Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale viene concesso per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
4) La delibera della Giunta Provinciale del 02 luglio 2019, n. 575, “Approvazione del piano formativo per operatrici socio-sanitarie e operatori socio-sanitari per l’anno formativo 2020” viene modificata, prolungando il periodo di formazione per operatrici socio-sanitarie e operatori socio-sanitari fino alla fine di maggio 2021.
5) I medici specialisti ambulatoriali interni che ai sensi dell’articolo 8, comma 12 dell’Accordo Integrativo Provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni avrebbero potuto inviare entro il 30 novembre 2020 l’attestato C1 di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, già iscritti all’esame di bilinguismo e al quale, a causa dell’emergenza per pandemia, non possono essere ammessi, sono iscritti con riserva nella graduatoria provinciale. Una volta sostenuto l’esame alla data assegnata, in caso di esito positivo, potranno essere loro assegnate ore di convenzione disponibili.
6) Viene prevista la sospensione dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’articolo 36/bis della legge provinciale n. 7/2001 dal 03.11.2020 per tutta la durata dello stato di emergenza COVID-19.
7) Alle eventuali minori entrate per il bilancio dell’Azienda Sanitaria derivanti dalle disposizioni di cui al punto 6 si fa fronte attraverso le assegnazioni all’Azienda Sanitaria stanziate sul capitolo U13011.0000 del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
8) Di delegare la direttrice della Ripartizione salute ad adottare le eventuali misure necessarie per assicurare l’ossigenoterapia domiciliare alle e ai pazienti COVID-19.
9) Il termine finale di efficacia delle singole disposizioni, di cui alla presente delibera e di quelle di cui alla delibera provinciale del 15 aprile 2020 n. 269 può essere stabilito con apposito decreto assessorile.
10) La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.