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1. Il premio previsto dall’art 29 della legge provinciale 3/2020, e successive modifiche, viene concesso e liquidato dai singoli datori di lavoro.
2. L’assegnazione dei mezzi finanziari previsti a tale scopo dalla legge provinciale 3/2020, pari a complessivi 5.000.000,00 euro per l’ambito sociale e per tutti i costi del datore di lavoro collegati all’attuazione della misura, ai singoli datori di lavoro, ha luogo con successivi provvedimenti nel quadro di quanto previsto dalla presente deliberazione e nel quadro del sistema di finanziamento dei diversi servizi.
3. Si provvede, ai sensi dell’allegato 4/2, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, ad assumere idonea prenotazione dell’importo di 3.333.000,00 euro sul pertinente capitolo di spesa U12021.0130 e di 1.667.000,00 euro sul pertinente capitolo di spesa U12071.0170 dell’esercizio finanziario 2020 del Piano finanziario gestionale della Provincia 2020-2022.
4. Il riparto dei mezzi disponibili ai datori di lavoro ha luogo in base ai seguenti criteri:
a) due terzi agli enti gestori delle residenze per anziani accreditate. Il riparto ha luogo sulla base del numero dei posti letto accreditati delle singole strutture, con una ponderazione dei posti incrementata del 20% per le residenze per anziani che hanno avuto ospiti o collaboratori testati positivi al Covid-19 (situazione fino a luglio 2020).
b) Un terzo agli enti gestori dei servizi sociali delegati. Il riparto ha luogo sulla base della rispettiva quota pro capite ponderata prevista per l’anno 2020 per il finanziamento di tali enti.
Si considerano anche le collaboratrici e i collaboratori messi provvisoriamente a disposizione di altri servizi o ambiti durante il periodo di crisi. Gli enti gestori dei servizi sociali delegati possono estendere la concessione dei premi previsti, tramite i relativi datori di lavoro, a soggetti privati con loro convenzionati o comunque operanti sul loro territorio nell’ambito dei servizi delegati, qualora i relativi collaboratori ricadano in quanto previsto dalla della legge provinciale 3/2020 ai fini della concessione.
5. I premi vengono assegnati dai datori di lavoro alle singole collaboratrici e ai singoli collaboratori che soddisfano i requisiti previsti per la concessione, con esclusione dei dirigenti, sulla base dei seguenti criteri:
a) assistenza diretta o contatto diretto con persone affette da COVID19: fino a 1.800 euro lordi (importo lordo per il dipendente);
b) contatto indiretto o attività in tipologie di servizi, nei quali si è registrata una incidenza di persone affette da COVID-19 o persone testate positivamente o sono state attuate in funzione del rischio legato all’utenza misure preventive rafforzate: fino a 1.200 euro lordi (importo lordo per il dipendente);
c) il premio assegnato in base alle lettere a) e b) tiene conto del particolare impegno nonché della durata temporale dell’esercizio delle citate attività da parte del/della singolo/a collaboratore/trice. L’entità dell’assegnazione è indipendente della qualifica funzionale rivestita.
6. I dirigenti responsabili assicurano un’adeguata trasparenza rispetto ai criteri utilizzati per l’assegnazione dei premi alle collaboratrici e ai collaboratori.
7. In alternativa al premio speciale, le collaboratrici e i collaboratori possono anche richiedere un congedo straordinario speciale di massimo 5 giorni, che può essere concesso fino alla fine dell’anno 2021. In questo caso i fondi assegnati possono essere utilizzati dai datori di lavoro per la copertura di ore sostitutive.
La concessione dei finanziamenti di cui alla presente delibera avverrà nei limiti degli stanziamenti a tal fine assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.