Con riferimento alle attuali necessità di tutela della salute pubblica conseguenti al diffondersi del virus COVID-19 e considerate le misure di contenimento adottate a tal fine dallo Stato e dalla Provincia;
considerato che tali misure hanno comportato e comportano tuttora significative limitazioni per le famiglie utenti e per i gestori dei servizi di assistenza alla prima infanzia;
constatato che i servizi di microstruttura sono stati sospesi dal 24 al 28 febbraio e poi ancora dal 5 marzo 2020, mentre i servizi di assistenza domiciliare all’infanzia sono rimasti chiusi dal 5 marzo, fino alla ripresa effettiva dell’attività da parte dei rispettivi gestori, resa possibile a partire dal 18 maggio 2020,
ritenuto necessario prevedere apposite deroghe temporanee ai criteri di finanziamento dei servizi di assistenza alla prima infanzia per tutelare dagli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, anche sotto il profilo economico, sia le famiglie utenti che gli enti gestori dei servizi stessi affinché, ad emergenza conclusa, tali servizi di fondamentale importanza per la ripresa progressiva dell'intero sistema lavorativo possano ripartire a pieno regime senza problemi;
accertato che alla copertura degli oneri derivanti dai presenti criteri, stimati in euro 2.000.000, si provvede nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio provinciale 2020;
constatato che l’Avvocatura della Provincia ha esaminato la proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo svolgimento dei controlli per la parte contabile e con riferimento al diritto dell’Unione europea (vedasi e-mail prot. 18.00/GV-1864 del 15/07/2020);
tenuto conto di quanto già disposto con la propria deliberazione n. 263 del 15 aprile 2020;
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
a voti unanimi legalmente espressi
- in deroga alle disposizioni di cui ai criteri di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di seguito elencati:
- “Criteri per il finanziamento di microstrutture e del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia”, di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 666 del 30 luglio 2019;
- “Criteri per la concessione dei contributi per microstrutture aziendali e l'acquisto di posti bambino presso servizi analoghi”, di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1054 del 3 ottobre 2017, e successive modifiche;
- “Criteri per il finanziamento dell’assistenza fuori provincia nei servizi di assistenza alla prima infanzia”, di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 876 del 4 settembre 2018;
- “Criteri per il finanziamento del personale qualificato, specializzato nell’assistenza a bambini e bambine con disabilità negli asili nido e nelle microstrutture per la prima infanzia, anche azienda”, di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 905 dell’11 settembre 2018;
di prevedere per l'anno 2020 quanto segue:
1. Alla copertura dei costi sostenuti dagli enti gestori nel periodo di sospensione dei servizi di microstruttura e assistenza domiciliare all’infanzia a causa dell’emergenza Covid-19, provvedono il Comune di riferimento o il datore di lavoro e la Provincia, in base alla consueta ripartizione dei finanziamenti, assumendo come parametro di riferimento il costo orario stabilito e ammesso a contributo provinciale per ciascun servizio, e ferma restando l’esenzione dalla compartecipazione tariffaria delle famiglie per tutto il tempo di sospensione del servizio.
2. Alla copertura dei costi sostenuti dagli enti gestori nella “fase 2” di ripresa dell’attività, avvenuta nel pieno rispetto delle regole vigenti per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19, si provvede come segue:
a) Alla copertura dei costi delle ore fatturate relative ai bambini frequentanti partecipano, come previsto dai criteri vigenti, il Comune o il datore di lavoro, le famiglie utenti e la Provincia.
b) Poiché le misure di sicurezza e prevenzione adottate hanno di fatto comportato e comportano, a carico degli enti gestori, costi aggiuntivi e minori entrate a causa del ridotto numero degli utenti ammessi, la Provincia riconosce e finanzia la differenza tra le ore previste nei contratti vigenti al momento della chiusura dei servizi (parametro di riferimento) e quelle fatturate agli utenti.
3. Come parametro di riferimento valgono le ore di assistenza contrattualmente pattuite con le famiglie, i Comuni o i datori di lavoro al momento della chiusura dei servizi e il relativo costo orario ammesso a contributo. Per la copertura dei costi di cui ai punti 1 e 2 sono da considerarsi validi per l’intero periodo i contratti con le famiglie.
4. Per entrambi i servizi – di microstruttura e assistenza domiciliare all’infanzia – il finanziamento da parte della Provincia di cui al punto 2 è previsto a partire dalla riapertura effettiva del servizio fino al più tardi al 31 agosto 2020.
5. Al fine di ottenere la liquidazione del finanziamento compensativo di cui al punto 2, gli enti gestori interessati devono presentare domanda, redatta su apposito modulo, all’Agenzia per la famiglia.
6. Tenendo conto del mutamento della situazione generale nel corso dell’anno 2020 a causa dell’emergenza da Covid-19, la documentazione a corredo delle domande di contributo presentate per i servizi in questione può essere aggiornata entro il 30 agosto 2020.
7. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate nelle pertinenti missioni del bilancio provinciale. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, le domande potranno essere archiviate d’ufficio.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.