L’articolo 16 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 (“Ordinamento dell’apprendistato”), dispone che l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale termina con un esame finale. La Giunta provinciale approva il programma per l’esame per le singole professioni oggetto di apprendistato; la disciplina degli esami è emanata con regolamento di esecuzione.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato, con decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 15, il regolamento degli esami di fine apprendistato. L’articolo 6 del citato regolamento prevede quanto segue: “Nel programma d’esame di fine apprendistato per le rispettive attività professionali si stabiliscono quali competenze, abilità e conoscenze sono oggetto d’esame e di valutazione. Il programma contiene anche le direttive per l’esecuzione e descrizione del lavoro da svolgere e per la valutazione dei compiti d’esame.”
Per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Quale misura urgente per il contenimento del diffondersi del virus è, tra l’altro, stata sospesa, fino al 3 maggio 2020, l’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e prorogata al 17 maggio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. Di conseguenza, durante questo periodo, l'insegnamento scolastico teorico per gli apprendisti presso le scuole professionali può essere effettuato solo tramite formazione a distanza e la formazione pratica non può essere effettuata affatto.
La Giunta provinciale ritiene opportuno che nello svolgimento degli esami di fine apprendistato si tenga conto di tale situazione.
La Giunta provinciale ha acquisito una presa di posizione delle organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative a livello provinciale in merito al punto 1 della parte deliberante. L’Assoimprenditori Alto Adige, la Confartigianato imprese e l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige sono favorevoli alla disposizione proposta.
La deliberazione della Giunta provinciale 9 ottobre 2018, n. 1027, contiene, tra l’altro, disposizioni sulla regolamentazione degli esami di diploma degli alunni e delle alunne delle scuole professionali. L’articolo 15, comma 2, della citata deliberazione stabilisce che nei percorsi formativi che prevedono tirocini pratici di durata superiore al 20% dell’orario annuale complessivo, l’ammissione all’esame finalizzato al conseguimento del diploma è possibile solo con valutazione positiva anche del tirocinio. Per l’ammissione di privatiste o privatisti all’esame finalizzato al conseguimento del diploma l’articolo 20, comma 2, dispone quanto segue: “Nel caso in cui tra i requisiti per l’ammissione all’esame ci sia lo svolgimento di un tirocinio la privatista o il privatista deve documentare anche una adeguata esperienza di lavoro.”
Atteso che, a causa dell’emergenza epidemiologica, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, non possono essere svolti neanche i tirocini pratici, la Giunta provinciale ritiene necessario sospendere, nell’anno scolastico 2019/2020, le disposizioni di cui agli articolo 15, comma 2, e 20, comma 2, della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1027/2018 e di non provvedere, per tutte le alunne e tutti gli alunni delle scuole professionali, alla valutazione dei tirocini pratici.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1027/2018 la commissione d’esame nominata per lo svolgimento degli esami finalizzati al conseguimento del diploma è composta, tra l’altro, da un’esperta o un esperto ovvero un rappresentante di un’organizzazione professionale individuato e nominato dalla o dal dirigente della scuola professionale. Nel caso in cui, a causa dello stato di emergenza, nello svolgimento dell’esame finalizzato al conseguimento del diploma non viene svolto un tirocinio, non è necessaria la nomina quale membro della commissione d’esame di un’esperta o un esperto ovvero di un rappresentante di un’organizzazione professionale.
Ciò premesso,
la Giunta Provinciale
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. I seguenti criteri si applicano agli esami di fine apprendistato che si svolgono nel periodo dal 1.5.2020 al 31.1.2021 e riguardano i candidati/le candidate che hanno frequentato l'ultimo anno di scuola professionale nell'anno scolastico 2019/20: A condizione che le organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative a livello provinciale per la rispettiva professione oggetto d’apprendistato siano d’accordo, saranno valutate soprattutto le competenze acquisite entro il 4.3.2020 secondo il programma didattico e in relazione all’anno scolastico 2019/20 nonché secondo il quadro formativo aziendale della relativa professione oggetto di apprendistato. Le commissioni d'esame competenti sono tenute a basare gli esami su questo principio, anche discostandosi dal programma d'esame in vigore.
2. Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2, e 20, comma 2, della deliberazione della Giunta provinciale 9 ottobre 2018, n. 1027, sono sospese; la valutazione del tirocinio non viene effettuata per tutte le alunne e per tutti gli alunni delle scuole professionali.
3. Nel caso in cui, a causa dello stato di emergenza, nello svolgimento dell’esame finalizzato al conseguimento del diploma non viene svolto un tirocinio, non è necessaria la nomina a membro della commissione d’esame, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d, della deliberazione della Giunta provinciale 9 ottobre 2018, n. 1027, di un’esperta o un esperto ovvero di un rappresentante di un’organizzazione professionale.