Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con ordinanza presidenziale contingibile ed urgente, limitatamente al periodo intercorrente dal 5 al 15 marzo, sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani.
Con ordinanza del Presidente della provincia del 9 marzo 2020, n. 6 è stata confermata la sospensione dei servizi e delle attività di cui al comma precedente fino al 15 marzo 2020 e con ordinanza del Presidente della provincia del 10 marzo 2020, n. 7 la sospensione è stata prorogata fino al 3 aprile 2020.
Con ordinanza presidenziale contingibile ed urgente del 16 marzo 2020, n. 10 è stata confermata la sospensione dei servizi e delle attività sopraindicate fino al 3 aprile 2020 e con successiva ordinanza presidenziale contingibile ed urgente del 2 aprile 2020, n. 16 la predetta sospensione è stata prorogata fino al 13 aprile 2020.
Con ordinanza presidenziale contingibile ed urgente del 13.04.2020, n. 20 è stata prorogata la sospensione dei servizi e delle attività sopraindicate fino al 3 maggio 2020.
Vista la sospensione delle attività didattiche nelle scuole, si ritiene opportuno esonerare le alunne e gli alunni della formazione professionale nonché gli apprendisti dal pagamento del contributo spese per vitto e alloggio nei convitti gestiti con personale provinciale per le settimane dall’08.03.2020 alla settimana del 03.05.2020 compresa ovvero alla settimana della regolare ripresa dell’attività didattica nel corrente anno scolastico.
Con deliberazione n. 796/2018 la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo della formazione professionale e tra l’altro stabilito l’ammontare del contributo spese che le alunne e gli alunni della formazione professionale, che alloggiano in convitti gestiti con personale provinciale, sono tenuti a pagare.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 49/1975, la Giunta provinciale è autorizzata a esonerare le alunne e gli alunni della formazione professionale nonché gli apprendisti dal pagamento del contributo spese per vitto e alloggio nei convitti gestiti con personale provinciale.
Ciò premesso,
la Giunta Provinciale
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi:
1. di esonerare le alunne e gli alunni della formazione professionale nonché gli apprendisti dal pagamento del contributo spese per vitto e alloggio nei convitti gestiti con personale provinciale per le settimane dall’08.03.2020 alla settimana del 03.05.2020 compresa ovvero alla settimana della regolare ripresa dell’attività didattica nel corrente anno scolastico.