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1. La voce „Criteri e forme organizzative dei corsi per adulti” della parte A, dell’allegato A della delibera della giunta provinciale del 13.12.2010, n. 2040 è sostituita dalla seguente voce:
“Criteri e forme organizzative dei corsi per adulti: La Provincia Autonoma di Bolzano riconosce e incentiva il diritto alla formazione in tutte le fasi della vita. Il raggiungimento di titoli di studio attraverso il secondo percorso formativo deve essere sostenuto da una vasta ed efficiente rete di corsi formativi. I corsi sono offerti dalle scuole secondarie di secondo grado pubbliche della provincia. I luoghi, così come i tipi di scuole e gli indirizzi, sono determinati nella delibera della Giunta provinciale sul piano di distribuzione delle scuole. La Direzione per la formazione tedesca è responsabile del coordinamento generale e del collegamento in rete dei corsi offerti. Si applicano le linee guida disciplinari e interdisciplinari dei vari tipi di scuola e dei vari indirizzi. L'istruzione è di natura modulare, combinando l'apprendimento in aula e a distanza in modo significativo, utilizzando le tecnologie digitali. Le lezioni sono a pagamento per gli studenti. La valutazione degli alunni viene effettuata dagli insegnanti dei corsi; essi fanno anche parte del consiglio di classe. Gli studenti partecipano agli esami finali come candidati interni. Ulteriori disposizioni sulla struttura dei corsi, l'organizzazione, i destinatari, i programmi e l'orario, il personale docente, modalità particolari della valutazione e le tasse scolastiche sono stabilite in una delibera separata della Giunta provinciale.”
1/bis La deliberazione si orienta alle disposizione del DPR 263 del 29 ottobre 2012.
2. Le modifiche trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.
3. La presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, al Ministero dell’Istruzione ai fini dell’audizione e per l’acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
4. L’assessore competente è designato, ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 89/1983, quale rappresentante della Provincia nella trattazione di questa materia presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione; l’assessore può delegare questo incarico ad un’altra persona.
5. La presente deliberazione è pubblicata, a seguito della conclusione del procedimento di cui all’articolo 9 del DPR n. 89/1983, nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.