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1. È approvata una misura straordinaria, dovuta all’emergenza COVID-19 e limitata all’anno 2020, per sostenere le artiste e gli artisti di tutti i gruppi linguistici che non dispongono di un contratto di lavoro dipendente di più di dodici ore settimanali; la misura consiste nella concessione di un sussidio una tantum di euro 2.000,00 a persona per consentire lo svolgimento di eventi culturali e artistici in vari luoghi del territorio provinciale.
2. Il sussidio di cui al punto 1 può essere utilizzato per la realizzazione di eventi culturali e artistici, per progetti culturali online e per progetti creativi, quali ad esempio progetti di produzione letteraria da parte di autori, progetti di composizione da parte di musicisti o anche progetti di ricerca culturale e altri. L’artista richiedente deve dichiarare la sua disponibilità a collaborare a un progetto culturale o a realizzare autonomamente un’iniziativa culturale.
3. Il sussidio straordinario è concesso a causa dell’emergenza epidemiologica in base ai criteri per l’incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca, di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 886 del 9 agosto 2016, e secondo i seguenti criteri aggiuntivi in deroga ai succitati criteri:
a) possono richiedere un sussidio dell’ammontare di euro 2.000,00, fino a esaurimento dei fondi appositamente stanziati nel bilancio provinciale, le artiste e gli artisti privi di un contratto di lavoro dipendente di più di dodici ore settimanali, che svolgono da almeno due anni l’attività artistica nei generi arte performativa, musica, arte figurativa, letteratura e cinema nel territorio provinciale. L’attività artistica almeno biennale deve essere documentata tramite la presentazione di un curriculum vitae. Non è necessario allegare alla domanda la documentazione di cui all’articolo 13, comma 8, lettere a), b), c) e d), dei criteri per l'incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca.
b) le persone richiedenti devono inoltre documentare di aver realizzato e presentato al pubblico, nei due anni precedenti, almeno due progetti (rappresentazioni, esposizioni, incontri d’autore, pubblicazioni di ogni genere) all’anno.
4. Non è prevista una valutazione della qualità artistica e culturale del progetto presentato da parte di una commissione di cui agli articoli 14 e 15 dei criteri per l'incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca. La rispettiva ripartizione di competenza provvede unicamente a verificare i requisiti di cui al punto 3.
5. Non hanno diritto a questa forma di sostegno i pensionati, gli studenti e gli artisti con contratto di lavoro dipendente di più di dodici ore settimanali.
6. Le domande per la concessione di un sussidio straordinario possono essere presentate entro due mesi dall’appro-vazione della presente deliberazione e sono evase secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
7. Il direttore della Ripartizione provinciale Cultura tedesca dispone con apposito atto amministrativo l’impegno di spesa del sussidio straordinario per artisti. L’impegno del sussidio avviene previa verifica dei requisiti richiesti da parte della Ripartizione Cultura competente. La liquidazione del sussidio citato da parte della Ripartizione Cultura tedesca avviene dopo la presentazione della relazione sull’attività svolta ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera b) dei criteri per l'incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca.
8. Non è necessario presentare un’apposita domanda di liquidazione del sussidio ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), dei criteri per l'incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.