La Giunta Provinciale
prende atto di quanto segue:
La Legge provinciale 21/04/2017, n. 3 all’articolo 2 comma 2 lettera l) riconosce tra le competenze della Giunta Provinciale la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale quota di compartecipazione della popolazione alla spesa sanitaria. Inoltre, alla lettera o) di predetto comma prevede quale ulteriore competenza della Giunta Provinciale la determinazione dei livelli di assistenza aggiuntivi eventualmente previsti a livello provinciale, nonché la disciplina delle relative condizioni e modalità di accesso.
Con la deliberazione n. 2568 del 15/06/1998 la Giunta provinciale ha approvato il Nomenclatore Tariffario Provinciale (NTP) delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sulla base del D.M. 22/07/1996 e nell’esercizio della propria riconosciuta autonomia.
Con deliberazione n. 457 del 18/04/2017 la Giunta Provinciale ha aggiornato i LEA nazionali sulla base di quanto disposto dal DPCM 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502“.
Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2568 del 15.06.1998 ha previsto espressamente l’aggiornamento periodico del nomenclatore tariffario sulla base delle segnalazioni e delle richieste emergenti, attesa la costante evoluzione della scienza e della tecnologia medica e la variazione dei costi di produzione delle prestazioni.
Nel rispetto della disciplina citata, è emersa la necessità, su richiesta dell’Azienda sanitaria, di aggiornare parzialmente il NTP di specialistica ambulatoriale adeguando le tariffe di alcune prestazioni, elencate nell’Allegato 1 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione della G.P. n. 2568 del 15/06/1998” – parte integrante del presente provvedimento.
Sono state definite le tariffe massime tenuto conto - come previsto dall’art. 8 sexies comma 5 del D.Lgs. 502/1992 nella versione vigente - dei costi standard provinciali disponibili e dell’assoluta necessità di integrare l’offerta pubblica con una qualificata offerta privata per far fronte ad una carenza assistenziale non sanabile con altri contratti aziendali.
L’Azienda sanitaria riferisce che per il momento sono andati a vuoto i diversi tentativi di mantenere l’offerta di prestazioni senologiche completamente internalizzata, per la difficoltà di reclutamento del personale in possesso dei requisiti.
Con Decreto del 17/03/2008, a revisione del D.M. 18/05/2004, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto nuove disposizioni relative all’impiego del ricettario per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.
A causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, anche la Provincia autonoma di Bolzano si trova a fronteggiare una situazione di crisi economico-finanziaria contingente, sviluppatasi in un arco di tempo brevissimo. Questo ha fatto emergere situazioni di fragilità sociale che possono costituire un ulteriore ostacolo all’accesso al Servizio sanitario provinciale. In tale contesto quindi, si rende necessario definire, per i residenti in Provincia autonoma di Bolzano, misure straordinarie per sostenere le famiglie e le fasce sociali più deboli.
Pertanto, al fine di sostenere le persone più esposte agli effetti della crisi nella fruizione delle prestazioni sanitarie, si ritiene necessario estendere l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) ai lavoratori in difficoltà ovvero in cassa integrazione.
Inoltre, si propone di estendere il limite di reddito per usufruire dell’esenzione ticket da parte degli over 65 da 36.151 euro (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) a 40.000 euro, così come di estendere l’esenzione a tutti i minori di 14 anni indipendentemente dal reddito familiare.
L’allegato 12 al D.M. 17/03/2008 sopra-citato contiene la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa, nonché le istruzioni per l’attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione.
Sul territorio provinciale attualmente vigono sia le disposizioni da ultimo richiamate, che ulteriori specifiche previsioni locali in materia di esenzione alla partecipazione alla spesa.
Il presente provvedimento comporta minori entrate a favore del bilancio dell’Azienda Sanitaria, in ragione delle esenzioni proposte, per un importo stimato in 1.525.260,00 euro nel 2020 e per 3.327.840,00 euro in ciascun anno 2021 e 2022.
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. È approvato, quale parte integrante del presente provvedimento l’Allegato 1 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione della G. P. n. 2568 del 15/06/1998”.
2. È approvato, quale parte integrante del presente provvedimento, “Allegato 2 – Definizione di nuove esenzioni dal pagamento del ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale” che si compone di 3 parti:
• Parte 1 - Definizione dell’esenzione ticket “E10” per i lavoratori residenti in Provincia di Bolzano i colpiti dalla crisi economica che sono in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19;
• Parte 2 - Definizione dell’esenzione ticket “E11” per i soggetti residenti in Provincia di Bolzano con più di 65 anni e con reddito familiare non inferiore a 36.151,98 euro e non superiore a 40.000 euro;
• Parte 3 - Definizione dell’esenzione ticket “E12” per i soggetti residenti in Provincia di Bolzano di età fino a 14 anni non compiuti indipendentemente dal reddito familiare.
3. Il presente provvedimento comporta minori entrate a favore del bilancio dell’Azienda Sanitaria per un importo stimato in 1.525.260 euro per il 2020 e in 3.327.840 euro per ciascun anno 2021 e 2022. A tali minori entrate l’Azienda sanitaria - come da comunicazione del 09/07/20, prot. n. 95697 dell'Azienda Sanitaria - farà fronte nel 2020 mediante l’assegnazione indistinta impegnata con delibera della Giunta Provinciale n. 1151 del 17/12/2019, mentre per gli esercizi successivi mediante gli stanziamenti del pertinente programma di spesa che verrà impegnato ad inizio dell’annualità di competenza sul capitolo di spesa relativo all’assegnazione indistinta di parte corrente dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
4. È prevista la trasmissione digitale del presente provvedimento all’Azienda sanitaria, affinché provveda alla sua implementazione e diffusione a tutti i servizi interni ed esterni interessati.
5. La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n, 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
6. Il provvedimento entra in vigore il 15 luglio 2020.