La Giunta provinciale
Visti gli articoli 3 e 9 del DPR 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modifiche, relativi alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di ordinamento scolastico per la provincia di Bolzano;
Visto l’articolo 9 della legge provinciale 14 settembre 2010, n. 11, in base al quale la Giunta Provinciale, approva distintamente per le scuole dei tre gruppi linguistici, le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti di istruzione professionale in lingua italiana della provincia di Bolzano;
Viste le delibere della Giunta provinciale n. 2041 del 13.12.2010, n. 249 del 27.02.2012, n. 1301 del 3.09.2012, n. 29 del 17.01.2017 e n. 891 del 29.10.2019 che hanno approvato le Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale in lingua italiana;
Preso atto che il monte ore annuale complessivo risultante dai quadri orario allegati alle delibere della Giunta provinciale relative alle Indicazioni provinciali per la definizione nei curricoli dei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale in lingua italiana risulta esuberante rispetto a quello previsto nei quadri orario delle Indicazioni nazionali;
Considerato che tale incremento trova giustificazione nella complessità della realtà scolastica provinciale, caratterizzata dalla presenza di tre realtà linguistiche;
Considerato che tale complessità ai sensi del citato DPR n. 89/1983 si traduce in una parificazione delle lingue italiana e tedesca che nei curricoli della scuola significa aggiungere pertanto l’insegnamento della seconda lingua;
Preso atto che le Indicazioni provinciali vigenti hanno rafforzato gli apprendimenti linguistici, anche tramite metodologie CLIL e affini, che prevedono l’adozione delle competenze linguistiche in altra lingua nel contesto degli apprendimenti disciplinari, anche tecnici e scientifici;
Considerato che la progettazione didattica attuale prevede l’utilizzo negli Istituti secondari di secondo grado di modelli di didattica laboratoriale, dove i saperi vengono appresi entro contesti operativi, secondo il principio del “problem solving” e l’adozione di compiti di realtà, in tutte le discipline;
Preso atto che le indicazioni sia nazionali che provinciali hanno assunto nei curricoli il principio della trasversalità che attraversa le competenze nel loro insieme, e che la didattica laboratoriale è appannaggio dell’intera progettazione di classe, anche interdisciplinare;
Considerato che il rafforzamento degli apprendimenti linguistici passa anche attraverso attività di laboratorio e che non sia sostenibile un ulteriore aumento di ore di presenza in classe degli studenti a seguito di incremento del monte ore di lezione;
Ritenuto che il principio della trasversalità sia applicabile anche alle esperienze di laboratorio e che pertanto sia praticabile la riduzione delle ore di presenza, previste nelle Indicazioni provinciali, del docente tecnico pratico durante le lezioni che si svolgono in classe (compresenza) nella misura del 25%, fermo restando che l’insegnamento tecnico pratico nei laboratori è ritenuto imprescindibile e considerato che tale riduzione non incida sul raggiungimento da parte degli alunni delle competenze, abilità e conoscenze previste dalle indicazioni provinciali ;
Considerato inoltre necessario rielaborare nel complesso entro il prossimo biennio le indicazioni provinciali del secondo ciclo, al fine di aggiornare anche le attività laboratoriali all’interno del contesto generale;
Preso atto che le Organizzazioni sindacali sono state sentite in data 25 maggio 2020;
Acquisito il parere della Sezione italiana del Consiglio Scolastico Provinciale in data 27 maggio 2020;
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. di approvare in via transitoria fino alla definizione di nuove indicazioni provinciali, la riduzione delle ore dei docenti tecnico pratici durante le lezioni in classe (compresenza) nella misura del 25% rispetto a quanto previsto dalle indicazioni provinciali per i curricoli della scuola secondaria di II grado in vigore per la scuola in lingua italiana;
2. di demandare al Sovrintendente scolastico la possibilità di individuare i settori in cui è possibile limitare tale riduzione, con proprio decreto;
3. di trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il previsto parere, ai sensi dell’art. 9 del DPR 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modifiche e integrazioni;
4. di delegare al competente Assessore provinciale alla scuola in lingua italiana la designazione del rappresentante della Provincia per la trattazione delle indicazioni provinciali per il curricolo relativo ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti di istruzione professionale in lingua italiana della provincia di Bolzano, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del citato DPR n. 89/83 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione successivamente all’acquisizione del previsto parere ministeriale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n, 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.