...omissis...
1 in applicazione degli articoli 3, comma 2, 9, comma 2 e 10, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente) e successive modifiche, di consentire, fino al 15 dicembre 2020, con riferimento ai periodi tributari decorrenti nei mesi da gennaio a novembre del corrente anno, il pagamento della tassa automobilistica provinciale senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, per i veicoli destinati alla locazione a lungo termine senza conducente, per i veicoli (cosiddetto “flottino”) immatricolati ed in attesa di locazione ovvero da utilizzare per esigenze di pronta mobilità della clientela, ad esempio in sostituzione o in pre-assegnazione, nonché per ulteriori veicoli concessi a noleggio senza conducente, per i quali in attesa dell’adozione del Decreto 28 settembre 2020, era stata sospesa l’operatività dei pagamenti, anche in considerazione del mancato calcolo automatizzato del dovuto da parte degli archivi tributari.
2 che, decorso il termine di cui sopra, saranno dovuti le sanzioni e gli interessi previsti in caso di tardivo pagamento. Sono fatte salve eventuali rimessioni nei termini previste da disposizioni statali o provinciali;
3 di dare atto che le disposizioni della presente delibera non hanno effetto sul decorso dei termini per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche;
4 di dare atto che il differimento del termine di pagamento di cui al punto 1 non comporta variazioni negative sulle previsioni d’entrata del bilancio di previsione 2020 in quanto la riscossione avviene nel medesimo anno finanziario in cui l’entrata è stata prevista nella legge di bilancio 2020.
5 di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 19 giugno 2009, n. 2