La Giunta provinciale
ha preso in considerazione quanto segue:
Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.
La Circolare del Ministero della Salute prot. n. 25233 del 16 agosto 2017 – DGPRE.
La deliberazione della Giunta Provinciale n. 1347 dell’ 11 dicembre 2018 ha definito la procedura in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, ovvero per i relativi periodi di assistenza. Per l’anno scolastico 2019/2020, ovvero per il corrispondente “periodo di assistenza, è stato previsto che si applicano le disposizioni statali.
Nell’applicazione delle disposizioni dell’obbligo vaccinale in Alto Adige sono coinvolte le direzioni provinciali tedesche, italiane e ladine delle scuole dell’infanzia e delle scuole, i servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati (asili nido, assistenza domiciliare dell’infanzia, microstrutture per la prima infanzia), le scuole private non paritarie e i quattro Comprensori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.
Secondo il parere dell’Avvocatura della Provincia del 2 dicembre 2019, la prenotazione alla vaccinazione costituisce solo un titolo provvisorio per la frequenza della scuola dell’infanzia e del servizio educativo per l’infanzia. Coloro che si avvalgono della facoltà di depositare una prenotazione alla vaccinazione e successivamente nel corso dell’anno scolastico o del corrispondente “periodo di assistenza” non adempiono alla vaccinazione, per motivi non imputabili al servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, non possono avvalersi di una nuova prenotazione per poter frequentare la scuola dell’infanzia e il servizio educativo per l’infanzia.
Inoltre nel parere dell’Avvocatura della Provincia del 2 dicembre 2019 si sostiene che, qualora dal controllo effettuato sulle banche dati delle aziende sanitarie locali risulti l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, si produce l’effetto automatico della decadenza dall’iscrizione del bambino ed anche il divieto di accesso alla scuola dell’infanzia ed al servizio educativo per l’infanzia, a prescindere dall’eventuale contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi:
di integrare la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1347 dell’11 dicembre 2018 con i seguenti punti:
1. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 e per i successivi anni scolastici e corrispondenti “periodi di assistenza” trovano applicazione, come già avvenuto nell’anno scolastico 2019/2020 e nel corrispondente “periodo di assistenza”, le disposizioni statali, in particolare l’articolo 3-bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito in legge 31 luglio 2018 n. 119, e successive modifiche.
2. La mancata presentazione di idonea documentazione vaccinale nei termini previsti dall’art. 3-bis sopra citato, comporta la decadenza dall’iscrizione ed il divieto di accesso alle scuole dell’infanzia ed ai servizi educativi per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.
3. La formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria (prenotazione) è considerata documentazione idonea provvisoria, ovvero fino alla data fissata per la somministrazione della vaccinazione.
Qualora a seguito della prenotazione i genitori/ tutori/soggetti affidatari non assolvano all’obbligo vaccinale del bambino, per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del minore, si applica la decadenza dall’iscrizione ed il divieto di frequentare la scuola dell’infanzia ed i servizi educativi per l’infanzia, a prescindere dall’eventuale contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Le direzioni delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi dell’infanzia dispongono la decadenza dall’iscrizione e informano i genitori che il minore è escluso dalla frequenza, anche nel caso in cui ciò si verifichi nel corso dell’anno scolastico/periodo di assistenza.
5. I genitori/tutori/soggetti affidatari di bambini non in regola con l’obbligo vaccinale, che già una volta si sono avvalsi della facoltà di depositare una formale richiesta di vaccinazione (prenotazione), ma di seguito non hanno adempiuto alla stessa per motivi non imputabili al servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, non possono avvalersi di nuovo della possibilità di depositare presso i servizi educativi per l’infanzia o le scuole dell’infanzia una prenotazione alla vaccinazione.
6. Con l’avvenuto assolvimento dell’obbligo vaccinale il minore è nuovamente ammesso all’iscrizione ed alla frequenza del servizio educativo per l’infanzia o scuola dell’infanzia.
7. Nei casi in cui è impossibile rispettare i termini di scadenza previsti dall’art. 3-bis del decreto legge sopra citato poiché, come avviene in alcuni servizi educativi per l’infanzia, l'iscrizione può essere effettuata in periodi diversi dell’anno, il bambino avrà accesso al servizio solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte dell’ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale.
8. di delegare l’Assessore alla Salute ad effettuare con proprio provvedimento eventuali modifiche procedurali o deroghe di termini che si rendessero necessari;
9. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche.