1. Hanno diritto alla carrozzina le persone assistite non deambulanti o con gravi problemi di mobilità, per le quali la deambulazione sia clinicamente sconsigliata per determinate attività (es. spostamenti all’esterno).
2. Sono possibili prescrizioni combinate di più carrozzine in favore della stessa persona assistita, laddove esse siano chiaramente destinate ad assolvere funzioni diverse, come specificato nel progetto riabilitativo individuale e comunque nella prescrizione.