1. Nel caso di persone adulte, l’erogazione dei dispositivi connessi all’invalidità spetta alle seguenti categorie:
a) soggetti già riconosciuti invalidi per una minorazione della vista in base alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al decreto del Ministero della sanità 25 luglio 1980, con un residuo visivo binoculare pari o inferiore a 4/10 con correzione ovvero una riduzione bilaterale del campo visivo di 30 gradi;
b) soggetti riconosciuti invalidi per una minorazione della vista in base alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, con un residuo visivo binoculare pari o inferiore a 2/10 con correzione ovvero una riduzione bilaterale del campo visivo tra 10 e 30 gradi;
c) soggetti affetti da nistagmo.
2. Nel caso di minori l’erogazione dei presidi spetta qualora il minore possegga un residuo visivo binoculare pari o inferiore a 2/10 con correzione o una riduzione bilaterale del campo visivo tra 10 e 30 gradi.
3. I presidi ottici spettano anche nel caso in cui il minore sia affetto da ambliopia.
4. I seguenti requisiti danno diritto ai presidi ottici per minori affetti da ambliopia:
a) per i minori ambliopi di età inferiore agli otto anni al momento della presentazione della domanda che seguono una terapia occlusiva e si trovano ancora nella fase sensitiva dello sviluppo visivo: una acuità visiva monolaterale ridotta, cioè inferiore o pari a 0,8 o una differenza visiva dei due occhi pari a 0,2.
L’acuità visiva deve essere determinata con correzione ottimale della refrazione e utilizzando tavole con ottotipi standardizzati, a simboli uniti e a scala logaritmica, preferibilmente le “C” di Landolt o il test di Lea Hyvärinen.
Il requisito dell’acuità visiva inferiore o uguale a 0,8 vale per i bambini in età prescolare, tenuto conto del fatto che in questa fascia d’età lo sviluppo visivo fisiologico non è ancora completato. A seguito di una terapia ambliopica efficace e, comunque, al più tardi al compimento degli otto anni, si estingue il diritto al rimborso degli ausili ottici correttivi, poiché si è conclusa la fase sensitiva dello sviluppo visivo. Se l'ambliopia persiste con una differenza del visus maggiore o uguale a 0,2 determinata con ottotipi a scala logaritmica con simboli uniti e correzione refrattiva ottimale, il diritto al rimborso si estende fino all’età di 18 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda;
b) per l’ambliopia strabica: il rimborso vale solo per lo strabismo manifesto, unilaterale non alternante;
c) per l’ambliopia bilaterale: acuità visiva determinata con correzione ottimale seguendo le indicazioni fornite dall’American Academy of ophthalmology nel 2017 riguardo ai criteri per la diagnosi dell’ambliopia, che prevedono quanto segue:
1) per minori dai tre anni compiuti ai quattro anni: visus minore di 0,4;
2) per minori dai quattro anni compiuti ai cinque anni: visus minore di 0,5;
3) per minori dai cinque anni compiuti: visus minore di 0,62.
Il diritto al rimborso degli ausili ottici correttivi si estingue con il completamento dello sviluppo visivo;
d) per minori fino a 18 anni non compiuti: visus ridotto irreversibile o ambliopia conseguente ad ambliopia da deprivazione, retinopatia del prematuro (ROP), afachia, ptosi, opacità corneale, glaucoma congenito, cataratta congenita, sindrome di Marfan, coloboma, acromatopsia, nistagmo, patologie ereditarie o sindromi oculari;
e) per minori che presentano i seguenti fattori di rischio:
1) ametropie maggiori di 3 dpt;
2) astigmatismo maggiore di 2 dpt;
3) anisometropia maggiore di 1,5 dpt;
tuttavia solo se non è possibile determinare l’acuità visiva e vi sono fondati motivi per temere un’ambliopia imminente.