1. I beneficiari di cui all’articolo 3, comma 1, devono soddisfare i requisiti richiesti alle microimprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
2. L’impresa agricola deve avere iniziato l’attività prima del 23 febbraio 2020.
3. L’impresa agricola, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, deve avere realizzato un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro (Quadro RN della dichiarazione dei redditi), ove:
a) nel caso di imprese individuali il reddito imponibile corrisponde alla somma dei redditi imponibili di cui al quadro RN della dichiarazione dei redditi;
b) nel caso di società il reddito imponibile corrisponde alla somma dei redditi imponibili di cui al quadro RN, cui devono essere aggiunti i compensi Co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione.
4. Le imprese agricole che hanno iniziato l’attività dall’01.01.2019 devono aver realizzato, entro febbraio 2020, un fatturato di almeno 6.000,00 euro nelle attività interessate dalla crisi da COVID-19 di cui all’articolo 3, comma 1. Questi beneficiari non devono dimostrare di aver subito una riduzione del fatturato.
5. Le aziende ortofloricole non devono inoltre aver impiegato, nel 2019, più di tre addetti a tempo pieno. Dal conteggio sono esclusi collaboratrici e collaboratori familiari, personale stagionale e a tempo parziale nonché apprendisti e studenti con contratto di formazione.
6. Salvo quanto previsto all’articolo 12, i sussidi sono concessi alle seguenti condizioni:
a) un calo del fatturato di almeno il 20 per cento nell’anno 2020 rispetto al 2019 negli ambiti di attività di cui all’articolo 3, comma 1. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Se nell’anno 2020 tale fatturato non avrà subito una riduzione pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019, il sussidio percepito dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione;
b) un fatturato totale massimo di 200.000,00 euro nell’anno 2019 per le imprese richiedenti che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e di 400,000,00 euro nell’anno 2019 per le imprese richiedenti che svolgono l’attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sempre riferito alla medesima partita IVA.