…omissis…
1. Di prevedere, in relazione ai criteri per la concessione di contributi per l’attività per la formazione della famiglia di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 5 giugno 2018, n. 531, e successive modifiche, in deroga e quanto stabilito dagli stessi e limitatamente all’anno 2020, quanto segue:
a) Ai fini della rendicontazione di attività non svolte o solo parzialmente svolte nei periodi di limitazioni dei servizi e delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, vengono riconosciute le spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, non tenendo conto del totale della spesa ammessa stabilita nel decreto di concessione e quindi in deroga al principio di proporzionalità. Verrà liquidato un saldo corrispondente all’ammontare delle spese ammissibili documentate, che tiene conto delle entrate realizzate e comunque per un importo non superiore al contributo concesso. Resta fermo l’obbligo per i soggetti beneficiari di compiere ogni sforzo per la realizzazione delle attività e delle entrate previste nelle domande di contributo.
2. Di prevedere, in relazione ai criteri per la concessione di contributi per iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale 23 gennaio 2018, n. 57, e successive modifiche, in deroga a quanto stabilito dagli stessi e limitatamente all’anno 2020, quanto segue:
a) Ai fini della rendicontazione di attività non svolte o solo parzialmente svolte nei periodi di limitazione dei servizi e delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, vengono riconosciute le spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, non tenendo conto del totale della spesa ammessa stabilita nel decreto di concessione e quindi in deroga al principio di proporzionalità. Verrà liquidato un saldo corrispondente all’ammontare delle spese ammissibili documentate, che tiene conto delle entrate realizzate e comunque per un importo non superiore al contributo concesso. Resta fermo l’obbligo per i soggetti beneficiari di compiere ogni sforzo per la realizzazione delle attività e delle entrate previste nelle domande di contributo;
b) per le iniziative di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) trova applicazione una percentuale di contributo unica dell’80,00% che sostituisce le percentuali previste;
c) domande di contributo per le iniziative di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) possono essere presentate entro il termine perentorio del 25 giugno 2020.
3. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, le domande potranno essere archiviate d’ufficio.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.