Alunne e alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado e scuole professionali - esenzione dal pagamento delle rette mensili risp. settimanali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché convitti provinciali che sono gestiti da terzi
Ai sensi dell’articolo 16 bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, nel testo vigente, riguardante l’assistenza scolastica e le provvidenze per assicurare il diritto allo studio, la Provincia può mettere a disposizione degli alunni e degli apprendisti un servizio abitativo in forma di residence, collegio, convitto o istituzioni simili, gestiti direttamente dalla Provincia oppure tramite terzi.
Per gli enti pubblici o privati senza scopo di lucro che gestiscono convitti, la perdita di gestione può essere coperta totalmente nell’ambito del limite di spesa stabilito nelle disposizioni relative all’assegnazione di contributi, a condizione che le risorse necessarie siano state previste nel corrispondente capitolo.
L’art. 17 della sopracitata legge provinciale prevede, tra l’altro, la promozione di convitti.
Con deliberazione della Giunta provinciale 7 agosto 2018, n. 798, sono stati approvati i criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici. Nella citata deliberazione della Giunta provinciale è tra l’altro stato stabilito all’art. 7 che i convitti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse da quelle dell’agevolazione provinciale quali, tra le altre, le entrate costituite dalla retta mensile che gli alunni e le alunne pagano al convitto.
Per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Quale misura urgente per il contenimento del diffondersi del virus è stata sospesa, tra l’altro, dal 5 marzo 2020, l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado. Ne consegue che in questo periodo le alunne e gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, gli apprendisti, nonché gli alunni delle scuole professionali non alloggiano nei convitti privati né in convitti provinciali gestiti da terzi.
Considerato che a causa dell’emergenza epidemiologica sono già state adottate misure straordinarie tra cui, tra le altre, con ordinanza presidenziale contingibile ed urgente è stata ordinata la sospensione scadenze pagamenti tributi comunali, tariffe comunali, rette delle scuole dell’infanzia, contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e misure straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi.
A causa di questo stato di emergenza la Giunta provinciale ritiene opportuno discostarsi dai predetti criteri che prevedono per i convitti entrate costituite dalla retta mensile degli alunni; dalla chiusura delle scuole fino alla ripresa regolare delle attività didattiche nell’anno scolastico in corso le alunne e gli alunni nonché gli apprendisti, che alloggiano in convitti privati e in convitti provinciali gestiti da terzi, devono pagare solo l’effettivo utilizzo.
Ciò premesso,
la Giunta Provinciale
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. a causa dell’emergenza epidemiologica, dalla chiusura delle scuole fino alla ripresa regolare delle attività didattiche nell’anno scolastico in corso, gli alunni e le alunne delle scuole secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali, nonché gli apprendisti, che alloggiano in convitti privati così come in convitti provinciali gestiti da terzi, pagano solo l’effettivo utilizzo.