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1. Nelle indicazioni provinciali per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 19 gennaio 2009, n. 81, nella parte B “Linee guida per le discipline e le aree interdisciplinari,” la sezione relativa alle aree di apprendimento (ovvero la parte che inizia dalla sezione “Le aree di apprendimento interdisciplinari” e termina alla sezione “Area linguistico – artistico - espressiva”) è sostituita dall’accluso allegato A.
2. Nelle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nei licei e negli istituti tecnici in lingua tedesca, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 2010, n. 2040, nella parte A “Linee guida per l’organizzazione”, le sezioni “Articolazione dell’orario di insegnamento” e “Differenziazione dell’offerta formativa” sono sostituite dall’accluso allegato B.
3. Nelle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nei licei e negli istituti tecnici in lingua tedesca, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 2010, n. 2040, nella parte B “Linee guida disciplinari e interdisciplinari per i licei e gli istituti tecnici”, le sezioni “Obiettivi formativi generali ed orientamento pedagogico della scuola superiore” e “Profilo formativo delle alunne e degli alunni alla fine della scuola superiore” sono sostituite dall’accluso allegato C.
4. Le modifiche trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021.
5. La presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, al Ministero dell’Istruzione ai fini dell’audizione e per l’acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
6. L’assessore competente è designato, ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 89/1983, quale rappresentante della Provincia nella trattazione di questa materia presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione; l’assessore può delegare questo incarico ad un’altra persona.
La presente deliberazione è pubblicata, a seguito della conclusione del procedimento di cui all’articolo 9 del DPR n. 89/1983, nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.